COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 07 del 31/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 20 / P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Fazzina Giuseppe, Dirigente accompagnatore nella Società A.S.D. Stella Azzurra, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 e dell’art.3, c.1 del C.G.S; – Società A.S.D. Stella Azzurra a titolo di responsabilità oggettiva ex art.4, c.2 del vigente C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 07 del 31/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 20 / P – Stagione Sportiva 2014 / 2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Fazzina Giuseppe, Dirigente accompagnatore nella Società A.S.D. Stella Azzurra, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 e dell’art.3, c.1 del C.G.S; - Società A.S.D. Stella Azzurra a titolo di responsabilità oggettiva ex art.4, c.2 del vigente C.G.S.. Il provvedimento della Procura Federale trae origine dal rinvio, da parte del competente G.S.T., degli atti della gara del Campionato Giovanissimi della Delegazione Provinciale di Pisa disputata in data 3 gennaio 2015 tra le squadre delle Società Era Calcio A.S.D. e G.S. Porta a Lucca.Il G.S. di Pisa, nell’esaminare il rapporto reso dall’Arbitro della gara, rilevava che questi era stato costretto a sospenderla dopo aver subito un’aggressione da parte di uno spettatore che, scavalcata la recinzione del campo di gioco, lo colpiva al volto causandogli le conseguenze fisiche oggetto di referto da parte dell’A.S.L. di Pisa.Ciò induceva il predetto Giudice, un volta assunti i provvedimenti disciplinari di competenza propria, a rinviare gli atti all’Ufficio inquirente al fine di accertare la posizione federale dell’aggressore del D.G., identificato nell’immediatezza dei fatti dalla Polizia di Stato intervenuta.L’Ufficio federale, accertato che l’aggressore dell’arbitro è stato identificato nel Signor Giuseppe Fazzina, assunte informazioni presso le Autorità di P.S. di Pisa e di Pontedera, acquisiti gli organigramma delle Società coinvolte nella vicenda ed ascoltati quattro tesserati di queste – compreso il Fazzina – nonché l’Arbitro della gara, ha disposto il deferimento in esame previa notifica dell’atto di conclusione delle indagini al quale non è stato dato riscontro.A seguito di formale notificazione si dà atto della presenza di:- Stella Michele, Presidente pro tempore dell’A.S.D. Stella Azzurra, in proprio,- l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, per conto della Procura federale. All’inizio del dibattimento il Presidente della Società Stella Azzurra, dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale l’ipotesi di accordo previsto dall’art. 23 del C.G.S. per cui il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione degli atti alla Procura Generale dello Sport del Coni per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell’art. 23 c. 2 del CGS, sospende il dibattimento nei confronti di detta Società, in attesa del compiersi degli adempimenti di spettanza della Procura Federale. Il dibattimento prosegue nei confronti del Dirigente Fazzina in ordine al quale l’Avvocato Stefanini, dopo aver ricostruito la vicenda, rileva che nessun dubbio sussiste sull’essere stato il Fazzina l’autore della violenza nei confronti del D.G. dato che questi è stato riconosciuto da un Dirigente della Società Era Calcio, per la cui squadra gioca il calciatore Cateni figlio del deferito. Il Fazzina è stato identificato inoltre dagli agenti di Polizia subito intervenuti.Il rappresentante della Procura afferma essere l’episodio di estrema gravità, oltre che per il fatto in sé, per essere avvenuto nell’ambito del Campionato Giovanissimi nel quale un Dirigente deve essere esempio di correttezza ed osservanza delle regole.Esso ha costituito inoltre causa della sospensione definitiva della gara.Afferma ancora che le dichiarazioni rese dal Fazzina in sede istruttoria hanno il chiaro carattere della pretestuosità e conclude chiedendo che il soggetto deferito venga sanzionato con la inibizione per 18 (diciotto) mesi. Il Tribunale, chiuso il dibattimento decide in Camera di consiglio. Non esiste alcun dubbio che l’autore dell’atto di violenza nei confronti del D.G. sia stato il Fazzina riconosciuto dal Dirigente della Società Era Calcio per essere il padre del Calciatore Cateni tesserato per questa società. La sua identificazione è avvenuta da parte della P.S. intervenuta immediatamente su richiesta dell’Era Calcio che ospitava la gara.L’esame degli atti esistenti presso il C.R.T. (AS. 400) attesta che il soggetto deferito è tesserato per l’A.S.D. Stella Azzurra come del resto confermato, sempre in istruttoria, dal Vice presidente della Società Stella Azzurra. Per quanto riguarda le conseguenze dell’aggressione, si rileva che il fascicolo, trasmesso dal G.S.T. alla Procura Federale contiene gli accertamenti eseguiti dal Presidio medico ospedaliero di Pisa recante una prognosi di 3 giorni, nonché la dichiarazione dell’odontoiatra di fiducia il quale certifica – alla data del 9 gennaio c.a. – di non potere intraprendere alcuna terapia prima che siano trascorsi 40 giorni dal fatto, tempo necessario al concreto e definitivo accertamento dei danni effettivamente subiti.Pur non avendo diretta rilevanza sul giudizio in corso, stante la piena autonomia degli Organi della Disciplina Sportiva federale, questo Tribunale non può sottacere che la Procura Federale ha acquisito dagli Organi della P.S. di Pontedera e Pisa la documentazione relativa sia alla notifica al Fazzina del provvedimento DASPO per cinque anni, che l’avviso dell’avvio d’Ufficio di indagini per la violazione dell’art. 6 bis, n° 2, della L.13.121989 n. 401.Si rileva ancora che il fatto contestato ed accertato con assoluta certezza è grave in primis perché esso è avvenuto nell’ambito del Campionato Giovanissimi ovvero di uno di quei campionati destinati a formare gli atleti e comunque per prepararli ad inserirsi a pieno titolo nel contesto sociale di domani.Non è certo un esempio etico quello che un dirigente federale può dare a questi giovanissimi (infraquattordicenni) allorché, a fronte di un contrasto fisico, sia pure duro ma che comunque fa parte del gioco, si precipiti, scavalcando la rete di recinzione del campo per usare violenza al D.G. reo solo di aver espulso - a norma di regolamento - due calciatori (uno per parte) che, dopo un contrasto e lontano dal gioco in svolgimento, si spintonavano affrontandosi testa contro testa.Il comportamento del Fazzina è quindi da sanzionare in maniera adeguata dovendosi ricordare al predetto Dirigente i danni che il suo comportamento ha causato, sia nei confronti della propria Società che per tale atto inconsulto posto in essere in una gara, alla quale questa era peraltro estranea, è stata sanzionata, sia per il notevole danno nei confronti di una Società terza, l’Era Calcio, che è stata sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara, un’ammenda, nonché l’obbligo di risarcire i danni subiti dal D.G., senza aver compiuto, o concorrere a compiere, direttamente atti in violazione delle norme federali.Assolutamente inaccettabile e infondata l’affermazione a difesa resa in istruttoria con la quale si definisce l’accaduto:” ….ho dato con le mani una piccola spinta sul petto dell’arbitro. Tanto che i cartellini che aveva in mano sono caduti in terra e lo stesso arbitro è rimasto in piedi, indietreggiando.”Non viene infatti in alcun modo spiegato come per effetto di tale lieve contatto il D.g. abbia potuto subire danni all’apparto dentario. La peculiarità dell’accaduto e le motivazioni che di esso il Fazzina fornisce rendono irrilevanti sia il pentimento postumo che le scuse “condite” con un inopinato invito a casa a prendere un caffè! E’ bene che tale tipo di dirigenti abbia a disposizione un lungo periodo di tempo per riflettere sul pessimo esempio fornito ai giovani atleti e soprattutto sui danni a terzi che il comportamento di ciascuno può provocare, non potendosi prescindere dal fatto che esso costituisce, inoltre, causa di discredito per il movimento calcistico. P. Q. M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge al Tesserato Fazzina Giuseppe l’inibizione per 18 (diciotto) mesi.Sospende il procedimento nei confronti della Società A.S.D. Stella Azzurra in attesa di poter esaminare la proposta di patteggiamento intercorsa tra la Procura federale e la Società Stella Azzurra di cui in premessa.
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