COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 07 del 31/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 19 / P – Stagione Sportiva 2014/2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti: -del Calciatore Falchi Daniele, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1 bis (già articolo1) del C.G.S., per atto di violenza perpetrato in danno di calciatore avversario; -della Società A.S.D. Policras Sovicille, società di appartenenza del calciatore, in applicazione del principio di responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 07 del 31/07/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 19 / P – Stagione Sportiva 2014/2015. Deferimento della Procura Federale nei confronti: -del Calciatore Falchi Daniele, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1 bis (già articolo1) del C.G.S., per atto di violenza perpetrato in danno di calciatore avversario; -della Società A.S.D. Policras Sovicille, società di appartenenza del calciatore, in applicazione del principio di responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S.. L’esame del rapporto della gara del Campionato di III Categoria della Provincia di Siena Tressa – Sovicille, ha indotto il G.S. competente per territorio a trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine di potersi giungere ad identificare il tesserato autore dell’atto violenza del quale, a fine gara, è stato vittima il Calciatore Cosimo Spitaletta, tesserato per la Società A.S.D. Tressa.Acquisite le dichiarazioni di alcuni tesserati delle due Società, l’Ufficio inquirente ha disposto, previa comunicazione alle parti dell’avvenuta conclusione delle indagini, il deferimento in esame.A seguito di rituale convocazione si dà atto della presenza all’odierna riunione di:-Falchi Daniele, calciatore, assistito dal legale di fiducia;-Andreani Maurizio, Presidente pro tempore dall’A.S.D. Policras Sovicille, assistito dal legale di fiducia;-la Procura federale in persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.Aprendo il dibattimento il Presidente del Tribunale chiede al Calciatore Daniele Falchi se sia a conoscenza di quali siano state le conseguenze subite dal Calciatore avversario, Spitaletta, in conseguenza del suo comportamento e se conosca la durata della prognosi stabilita dai sanitari del Presidio M.O..Il Calciatore Falchini dichiara di essere a conoscenza che “ la prognosi è superiore ai 20 (venti) giorni”. A questo punto il difensore delle parti deferite dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale, ex art. 23 del C.G.S., la seguente ipotesi di accordo:-al Calciatore Falchini Daniele la squalifica per 6 (sei) giornate di gara determinata sulla sanzione base di 8 (otto) giornate;-all’A.S.D. Policras Sovicille l’ammenda di € 200,00 (duecento) sulla base di € 300,00 (trecento). P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione degli atti alla Procura Generale dello Sport del Coni per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell’art. 23, c. 2, del C.G.S., sospende il dibattimento in attesa del compiersi degli adempimenti di spettanza della Procura Federale. Rinvia l’esito del procedimento a nuovo ruolo.
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