COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 16 del 17/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 142 stagione sportiva 2014/2015 Gara Armando Picchi Calcio – Orlando Calcio (5-1). Torneo “37^ Coppa Masi” del 05 giugno 2015. Categ. Allievi fascia B. In C.U. n. 67 del 10 giugno 2015 D.P. Livorno. Reclama il calciatore Citi Diego in proprio avverso la seguente sanzione al medesimo inflitta dal G.S.T. di Livorno: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 4.12.2016 CITI DIEGO (ORLANDO CALCIO)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 16 del 17/09/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 142 stagione sportiva 2014/2015 Gara Armando Picchi Calcio – Orlando Calcio (5-1). Torneo “37^ Coppa Masi” del 05 giugno 2015. Categ. Allievi fascia B. In C.U. n. 67 del 10 giugno 2015 D.P. Livorno. Reclama il calciatore Citi Diego in proprio avverso la seguente sanzione al medesimo inflitta dal G.S.T. di Livorno: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 4.12.2016 CITI DIEGO (ORLANDO CALCIO) Espulso per proteste, alla notifica, colpiva all’altezza del petto con una spallata violenta il D.G., facendolo arretrare di circa 2 mt., dopo di che lo strattonava per la maglia all’altezza del petto. Usciva dal t.d.g. accompagnato dai suoi compagni di squadra, rivolgendo verso il D.G. offese e minacce”.Il reclamante asserisce che la propria condotta si sarebbe, in realtà, “limitata” ad aver messo le mani sul petto del D.G. spingendolo, atto determinato dalla trance agonistica senza intenti violenti, con una contestuale offesa rivolta al medesimo D.G.. Per il resto nega gli addebiti, affermando che si sarebbe trattato della prima volta in cui lo stesso è incorso in un episodio simile e, comunque scusandosi con l’arbitro per l’accaduto, chiede, quantomeno, una riduzione della sanzione.Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio in questione, lo stesso conferma le offese e le minacce rivoltegli dal calciatore, per quanto invece attiene la condotta violenta, da un lato afferma di essere stato spintonato con le mani al petto dall’odierno reclamante, dall’altro non fa alcun cenno all’ulteriore condotta che, secondo quanto in origine riportato nel referto di gara, avrebbe successivamente posto in essere il Citi.Richiesti quindi chiarimenti al D.G. su tale mancanza, quest’ultimo precisa che con il riferimento allo strattonamento egli intendeva, in realtà, riferirsi allo spintonamento già indicato nel precedente supplemento.Con il che viene a palesarsi una contraddittorietà con quanto indicato nel rapporto di gara ove, innanzitutto, si faceva riferimento ad una spallata mentre, nel supplemento il D.G. parla di una spinta con le mani sul petto, gesto evidentemente caratterizzato da una minore attitudine lesiva, ma soprattutto spintonamento (rectius spallata) e strattonamento erano rappresentati come due momenti successivi e distinti della condotta violenta posta in essere dal reclamante e come tali erano stati valutati dal G.S.T nella determinazione della sanzione inflitta al Citi in Prime Cure, sanzione peraltro verosimilmente già di per sé eccessiva.Alla luce di ciò, se da un lato devono ritenersi confermate le offese e le minacce proferite nei confronti dell’Arbitro, dall’altro lato ai fini della determinazione della sanzione da infliggere al calciatore Citi Diego, per ciò che attiene il profilo della condotta violenta, può venire in rilievo solo lo spintonamento con le mani sul petto, circostanza peraltro confermata anche dallo stesso reclamante. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della sanzione irrogata dal G.S.T. di Livorno infligge al calciatore Citi Diego la squalifica fino a tutto il 10 dicembre 2015.Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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