COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 04 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo del sig Marinai Tommaso avverso la decisione del G.S.T. che lo sanzionava con una squalifica per tre gare. C.U. n 12 del 30/ 09 / 2015.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 04 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo del sig Marinai Tommaso avverso la decisione del G.S.T. che lo sanzionava con una squalifica per tre gare. C.U. n 12 del 30/ 09 / 2015. Il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver colpito con un pugno al petto un giocatore avversario, disinteressandosi del pallone. Per tale condotta il calciatore in questione veniva sanzionato con una squalifica per tre gare.Avverso il provvedimento del G.S. presentava reclamo in proprio il sig. Tommaso Marinai. L’atto difensivo veniva sottoscritto anche dai genitori essendo il tesserato in questione ancora minorenne. Il reclamante contesta la ricostruzione dei fatti a lui ascritti, sostenendo di aver soltanto leggermente spinto il calciatore avversario per liberarsi dalle provocazioni poste in atto da quest’ultimo. Pertanto ritenendo di essere stato vittima di un errore di valutazione da parte dell’arbitro chiede una riduzione della squalifica.L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma che il giocatore in questione colpiva l’avversario con un pugno al petto disinteressandosi del pallone. Conferma altresì che tale condotta non ha generato alcuna conseguenza. Questa Corte Sportiva esaminati gli atti di gara ritiene provata la condotta ascritta al sig. Tommaso Marinai. Ritiene altresì congrua la sanzione irrogata dal G.S. essendo la stessa commisurata al minimo edittale previsto dal C.G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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