COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 07 stagione sportiva 2015/2016 Gara G. Urbino Taccola – Pietrasanta Calcio (2-3) del 27 settembre 2015. Campionato Eccellenza Gir. A. In C.U. n. 18 del 01 ottobre 2015 C.R. Toscana. Reclama l’U.S.D. G-Urbino Taccola avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Vaglini Simone dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE VAGLINI SIMONE (G. URBINO TACCOLA) Bestemmiava e rivolgeva al D.G. frase irriguardosa. Sanzione aggravata in quanto capitano”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 07 stagione sportiva 2015/2016 Gara G. Urbino Taccola – Pietrasanta Calcio (2-3) del 27 settembre 2015. Campionato Eccellenza Gir. A. In C.U. n. 18 del 01 ottobre 2015 C.R. Toscana. Reclama l’U.S.D. G-Urbino Taccola avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Vaglini Simone dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE VAGLINI SIMONE (G. URBINO TACCOLA) Bestemmiava e rivolgeva al D.G. frase irriguardosa. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La Società reclamante non nega che il proprio calciatore abbia effettivamente proferito la frase blasfema, tuttavia asserisce che tale espressione, pur da censurare, sarebbe, in realtà stata rivolta nei confronti di un proprio compagno di squadra al fine di incitarlo in un momento particolarmente delicato della gara, chiedendo per l’effetto una riduzione della sanzione.Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio in questione, lo stesso confermava sostanzialmente i fatti come già riportati nel referto di gara, precisando che l’espressione oggetto di sanzione veniva proferita dal calciatore Vaglini in reazione alla richiesta effettuata dall’Arbitro di indietreggiare nell’effettuazione di una rimessa laterale.Alla riunione della Corte di Appello Sportiva territoriale tenutasi in data 16 ottobre 2015 veniva ascoltata, come dalla stessa richiesto, la Società reclamante a mezzo di soggetto ritualmente delegato, il quale precisava che la Società era stata indotta a presentare reclamo perché da un colloquio tra il D.G. ed il calciatore svoltosi a fine gara era emerso che l’addebito al calciatore era da ricondursi solo alla bestemmia e perciò la sanzione comminata pareva eccessiva.Alla luce di quanto emerso sia dal referto di gara nonché dal successivo supplemento, non sussistono dubbi che la frase proferita dal Vaglini fosse in realtà rivolta al D.G. e, d’altra parte, se è pur vero che il calciatore non si è limitato alla bestemmia, rivolgendo nel contempo anche un’espressione dal tono irriguardoso nei confronti del D.G., tuttavia non può non tenersi conto che la frase blasfema e la successiva espressione fanno parte dello stesso contesto. Come tale la condotta del Vaglini deve essere valutata come un unico contegno, sicuramente irriguardoso e come tale censurabile, ma con le necessarie conseguenze anche sul piano sanzionatorio.P.Q.M.La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della sanzione irrogata dal G.S.T. per la Toscana riduce la squalifica inflitta al calciatore Vaglini Simone a tre giornate effettive.Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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