COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 06 stagione sportiva 2015/2016 Gara Audace Legnaia – Aurora Montaione (0-2) del 26/09/2015. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. Delegazione Provinciale di Firenze n.12 del 30/09/2015..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 06 stagione sportiva 2015/2016 Gara Audace Legnaia – Aurora Montaione (0-2) del 26/09/2015. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. Delegazione Provinciale di Firenze n.12 del 30/09/2015.. Reclama la società Audace Legnaia avverso la squalifica per dieci gare effettive inflitta al calciatore Galliani Leonardo “per avere rivolto ad un calciatore avversario frase dal contenuto di discriminazione raziale”.La reclamante, sentito il calciatore, sostiene che lo stesso non ha proferito la frase incriminata. Evidenzia come il calciatore non abbia mai subito squalifiche e denota come la stessa società sia formata da ragazzi che vengono da varie parti nel mondo.Ritiene eccessiva la sanzione.L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma la frase di stampo razzista. Rileva che il calciatore, all’atto della sanzione, non ha minimamente protestato.La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.La versione fornita dall’arbitro appare inequivocabile e le mancate proteste del calciatore propendono per la consapevolezza del gesto compiuto.D’altro canto la società, nel proprio scritto difensivo, riporta soltanto ciò che il calciatore avrebbe riferito ai propri dirigenti ex post. non avendo alcuno di loro udito le parole del calciatore.Tutto ciò in contrato con la versione arbitrale che, normativamente, assume la veste di prova privilegiata nel procedimento sportivo.Quanto alla quantificazione della sanzione questo giudice non può fare altro se non rilevare che ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’art.11 del C.G.S. la squalifica per dieci giornate, nel caso di specie, costituisce il minimo edittale non eludibile. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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