COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 08 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: reclamo del Gruppo Sportivo Staffoli avverso la squalifica inflita dal G.S.T. all’allenatore Cristiani Enrico fino al 1/12/2015 (C.U. n. 18 del 1/10/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 08 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: reclamo del Gruppo Sportivo Staffoli avverso la squalifica inflita dal G.S.T. all'allenatore Cristiani Enrico fino al 1/12/2015 (C.U. n. 18 del 1/10/2015). Il G.S.T. applicava al tesserato identificato in epigrafe la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara casalinga disputata in data 27 settembre 2015 tra l'odierna impugnante e la società San Marco Avenza 1926 con la seguente motivazione:Cristiani Enrico “Allontanato per aver offeso il D.G., da fuori campo minacciava l'arbitro reiterando le offese”.Ricorre l’impugnante che contesta la ricostruzione degli avvenimenti operata dal D.G..L'allenatore, che si stava recando negli spogliatoi al termine del primo tempo di giuoco, avrebbe semplicemente criticato, in un colloquio con un altro dirigente, alcune decisioni arbitrali e tale lamentela sarebbe stata udita dal D.G. che avrebbe, senza dare alcuna ulteriore spiegazione, allontanato il Cristiani.Precisa di non avere mai usato un linguaggio inappropriato incompatibile con la propria indole (anche se ammette una modalità poco urbana) e di avere anzi ritenuto che il provvedimento fosse stato adottato in seguito ad una segnalazione del guardialinee che avrebbe stigmatizzato alcune intemperanze verbali esplicitate nel corso della gara.Nega recisamente e con forza di avere usato termini ingiuriosi o minacciosi dolendosi del fatto che l'arbitro abbia trascritto frasi dal contenuto oggettivamente offensivo ed intimidatorio che non sono patrimonio del Sig. Cristiani anche in ragione della sua professione di legale.Afferma inoltre che un dirigente avrebbe captato fortuitamente una conversazione intercorsa tra l'arbitro ed un guardialinee nel quale quest'ultimo avrebbe affermato di avere segnalato tutto nel proprio rapporto: “Certo, ho scritto tutto, e anche di più”.Il reclamo conclude pertanto per l'annullamento della sanzione comminata all'allenatore ovvero per la riduzione della medesima, avanzando, in via istruttoria, istanza di audizione di un dirigente e del Cristiani stesso.Il ricorso non può trovare accoglimento.Preliminarmente deve essere rammentato un principio fondamentale del Diritto Sportivo F.I.G.C. contenuto nelle Carte Federali - che per questo viene spesso ripetuto nella parte motiva di moltissime decisioni di quest’Organo giudicante - per il quale, ad eccezione di particolari procedimenti, è vietata l’ammissione di prove testimoniali; per tale ragione tutte le istanze dirette in tal senso e contenute nel reclamo non possono trovare accoglimento (ex art. 35 C.G.S.).Laddove l'allenatore avesse voluto essere ascoltato personalmente avrebbe dovuto/potuto proporre reclamo o, in alternativa, aderire, firmando il ricorso, all'impugnazione proposta dalla società in modo da poter dispiegare tutte le facoltà difensive che il codice riconosce ai soggetti interessati.Nel supplemento arbitrale, espressamente richiesto dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, il D.G., al quale era stata inoltrata copia del reclamo oggetto del presente giudizio, smentisce in toto tutte le censure avanzate e conferma il proprio rapporto di gara.L'allenatore avrebbe pronunciato tutte le frasi lesive regolarmente trascritte nel rapporto e le avrebbe reiterate nel corso del suo illegittimo comportamento, adottato anche al di fuori del campo di giuoco.Il D.G. si dichiara certo della identità del Cristiani come autore delle condotte minacciose ed offensive poiché, quando si trovava al di fuori del campo, era l'unico a sostare dietro le panchine e era stato dunque fisicamente individuato senza alcuna ombra di dubbio.Infine il D.G. osserva che il guardalinee nel suo rapporto ha scritto “niente da segnalare” disintegrando così le ipotesi complottistiche avanzate dalla difesa. La fede privilegiata conferita dalla Carte Federali alla versione arbitrale cristallizza il clima di intimidazione e dileggio imposto al D.G. e la pervicacia dell'allenatore a continuare nella condotta illecita anche dopo il provvedimento di allontanamento.La decisione impugnata appare dunque correttamente individuata nella sua fattispecie concreta e la sanzione adottata dal G.S.T. appare in linea con la giurisprudenza sportiva consolidata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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