COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 03 stagione sportiva 2015/2016 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 17 del 24.09.2015 Reclamo del calciatore Massimiliano Corti avverso la squalifica per dieci gare inflitta dal G.S.T..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 23 del 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 03 stagione sportiva 2015/2016 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 17 del 24.09.2015 Reclamo del calciatore Massimiliano Corti avverso la squalifica per dieci gare inflitta dal G.S.T.. Il calciatore Massimiliano Corti reclama personalmente avverso la squalifica per dieci gare inflittagli dal G.S.T. per i seguenti motivi: ‘Per aver rivolto ad un calciatore avversario una frase discriminatoria per motivi di razza e colore’.Il calciatore, seppur non nega di aver pronunciato la frase contestata (“guarda sto’ negro”) come riportato fedelmente dal D.g. nel rapporto di gara, ritiene il provvedimento impugnato infondato nel merito e sproporzionato nella misura.Precisa infatti che non era sua intenzione l’offendere l’avversario per motivi di razza, volendo invece richiamare l’attenzione dell’arbitro sulla condotta volgare del calciatore stesso, il quale, al momento di abbandonare il campo di giuoco, causa espulsione, indicava i genitali e le parti intime alla tribuna formata per lo più da donne e bambini.Precisa inoltre che il fatto oggi contestato è avvenuto al 49° minuto del secondo tempo e non, come invece riportato dal D.g., al 18° della seconda frazione di giuoco.Chiede pertanto che la condotta contestata sia giudicata con benevolenza e assoluzione da tutti gli addebiti disciplinari, in quanto conseguenza del comportamento inusuale del calciatore avversario.La Corte, alla quale viene chiesto di decidere sulla legittimità del provvedimento impugnato, delibera quanto segue.Il reclamo è immeritevole di accoglimento.La frase pronunciata dal reclamante appare inequivocabilmente diretta ad offendere con intento dispregiativo e discriminatorio il calciatore avversario di colore, reo a suo dire, di aver rivolto al pubblico presente sulla tribuna gesti offensivi ed oltremodo volgari.L'analisi della fattispecie non consente di attribuire un diverso, e più attenuante, significato all'espressione discriminatoria proferita, la quale, seppur priva di riferimenti di natura direttamente ingiuriosa, pare diretta ad evidenziare, denigrandola, la differenza antropologica tra i calciatori in questione tramite il riferimento alla diversa appartenenza razziale.Diversamente argomentando, infatti, si finirebbe per riconoscere e legittimare nell'ambito dell'ordinamento ciò che invece il legislatore sportivo, mediante la previsione del precetto sanzionatorio, intende espressamente tutelare.Nessun elemento giustificativo può pertanto rinvenirsi nel comportamento del reclamante, neppure sotto il profilo da lui indicato, e cioè di attirare l'attenzione dell'arbitro, vuoi perché prerogativa non di sua competenza, vuoi perché, in ogni caso, il comportamento antisportivo del calciatore di colore risulta correttamente riportato dal D.g. nel referto di gara e, quindi, da quest'ultimo direttamente visto e percepito senza necessità di ausilio.Quanto all'errata indicazione del momento in cui il fatto sarebbe avvenuto, occorre precisare che alla lettura del referto emergerebbe, coerentemente a quanto sostenuto dal reclamante, l'indicazione del 18° del secondo tempo, in luogo del 48° della seconda frazione di giuoco.Tale incongruenza non costituisce ad avviso della Corte elemento idoneo a minare la fidefacienza del rapporto di gara, poiché risulta agevole desumere, anche attraverso la lettura di tutti gli altri dati del referto stesso, che il fatto si è verificato in prossimità del termine della gara e, quindi, al 48° del secondo tempo.Dal punto di vista dell'entità della sanzione, la Corte ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente inquadrato e qualificato la fattispecie, applicando la disposizione di cui all’art. 11, comma 2, C.G.S. prevista in tema di comportamenti discriminatori, secondo cui ‘il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19 comma 1, nonché con l’ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico’.La sanzione comminata dal G.S.T. appare, pertanto, pienamente conforme al dettato legislativo, che codifica nel minimo (per almeno 10 gg. di gara) la responsabilità del calciatore reo di comportamenti discriminatori, nonché pienamente conforme all'orientamento granitico di questa Corte sull'intangibilità e non modificabilità dei minimi edittali. P.Q.M. la C.S.A.T.T.:-respinge il reclamo, e per l’effetto conferma il provvedimento impugnato;- ordina disporsi l’addebito della tassa di reclamo a carico della società.
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