COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 07/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 13 Stagione sportiva 2015/2016. Reclamo della soc. DLF Firenze Calcio avverso dec. GST delegazione di Prato. Ammenda di Euro 100 (C.U 16 del 14/10/2015 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 07/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 13 Stagione sportiva 2015/2016. Reclamo della soc. DLF Firenze Calcio avverso dec. GST delegazione di Prato. Ammenda di Euro 100 (C.U 16 del 14/10/2015 ) Il GST della Delegazione di Prato, assumeva il seguente provvedimento nei confronti dell’attuale reclamante con la seguente motivazione:EURO 100, DLF Firenze calcio “ Ritardo nella presentazione note e per persona non autorizzata all’interno del recinto spogliatoi”La Soc. DLF Firenze chiede l’annullamento totale della sanzione in quanto nessuno dei due eventi che l’hanno generata è da considerarsi veritiero.In merito alla ritardata presentazione delle note ripercorre tutto l’iter confutando quanto asserito dal DG e riportando gli orari ritiene che l’eventuale ritardo (che peraltro non vi sarebbe stato ) dell’inizio della gara non era da attribuire ad essa società ma bensì ai molti minuti che il DG avrebbe impiegato nell’espletare le formalità di rito.Per quanto riguarda la presenza di un estraneo nel recinto spogliatoi questa non è possibile sia avvenuta avendo il luogo un sistema di chiusura ( cancello) che impedisce l’accesso a chiunque.La corte, esaminati gli atti, letto il reclamo ed il supplemento reso dall’arbitro,decide di accoglierlo parzialmente. Il DG nel supplemento non chiarisce bene l’assunto della società ma si limita a ricordare come le sue necessarie incombenze pre-gara sono necessarie e richiedono del tempo e quindi, ove avvenga un ritardo anche se minimo nella presentazione delle liste, questa si ripercuote inevitabilmente sull’inizio della gara.In merito alla persona estranea conferma che al rientro negli spogliatoi veniva apostrofato in malo modo da una persona non presente sulle liste gara sicuramente riconducibile alla squadra ospitante. P.Q.M. Il proposto reclamo viene parzialmente accolto riducendo l’iniziale ammenda di 100,00 € ad € 50.00. Ordina la restituzione della tassa versata.
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