COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 07/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 14 stagione sportiva 2015/2016 Gara Quarrata Olimpia – Lanciotto Campi Bisenzio (0-2) dell’ 11/10/2015. Campionato Regionale Allievi. In C.U. n.21 del 15/10/2015 C.R.T. Reclama la società Quarrata Olimpia avverso le seguenti sanzioni: AMMENDA di €.1.800,00 Quarrata Olimpia A.S.D.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 07/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 14 stagione sportiva 2015/2016 Gara Quarrata Olimpia – Lanciotto Campi Bisenzio (0-2) dell’ 11/10/2015. Campionato Regionale Allievi. In C.U. n.21 del 15/10/2015 C.R.T. Reclama la società Quarrata Olimpia avverso le seguenti sanzioni: AMMENDA di €.1.800,00 Quarrata Olimpia A.S.D. “Per aver consentito a persona estranea a fine gara di accedere allo spogliatoio arbitrale ove la stessa, prima pretendeva le generalità del D.G. e poi copia delle distinte di gara. Al conseguente rifiuto, detto estraneo spintonava l'arbitro verso il muro e quindi bloccatogli il busto con un ginocchio, lo afferrava con una mano al volto e con l'altra gli tirava il naso minacciando di spezzarglielo. Solo per l'intervento di un dirigente accorso il facinoroso veniva allontanato. A seguito di quanto accaduto il D.G. accusava dolore diffuso nelle varie parti del corpo interessate nell'aggressione. Per avere, propri sostenitori, minacciato l'arbitro al momento dell'abbandono dell'impianto. Sanzione limitata per il fattivo comportamento della dirigenza locale” SQUALIFICA FINO AL 15/ 8/2016 al calciatore Scatizzi Luca (Quarrata Olimpia) il quale “Espulso per aver offeso l'arbitro e gli organi arbitrali, alla notifica strappava al D.G. il cartellino rosso gettandolo a terra e quindi spingeva l'ufficiale di gara a mani aperte sul petto facendolo cadere. Da tale fatto il D.G. riportava dolore al petto senza ulteriori conseguenze. “ SQUALIFICA FINO AL 15/12/2015 Salerno Tommaso (Quarrata Olimpia ) “Colpiva violentemente un avversario, con la palla non a distanza di gioco costringendolo ad abbandonare il t.d.g.. Alla notifica della conseguente espulsione, minacciava l'arbitro e quindi lasciando il campo bestemmiando, rivolgeva gesti offensivi verso il D.G. e gli avversari. Non domo, spezzava di netto con un calcio una bandierina d'angolo. “La reclamante per quanto attiene la sanzione economica conferma che una persona estranea era presente nel recinto spogliatoi; rileva che trattavasi del padre di un calciatore gravemente ferito a causa di un taglio provocato da un frammento di vetro che ha necessitato di un intervento dell’ambulanza con successivo trasporto in ospedale.La concitazione del momento sia per la sospensione della partita che per quanto accaduto al tesserato hanno fatto sì che venisse allentata la vigilanza nei pressi dello spogliatoio arbitrale tuttavia, quando l’arbitro ha chiesto aiuto, i dirigenti si sono prodigati in suo soccorso. Chiede una riduzione della sanzione.Per quanto attiene i calciatori chiede la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. al sig. Scatizzi Luca in quanto nega che nell’episodio a lui attribuito abbia provocato la caduta dell’arbitro, mentre per il calciatore Salerno Tommaso rivendica come non si stato quest’ultimo a rompere la bandierina del calcio d’angolo. Per entrambi chiede una riduzione della squalifica.L’arbitro, nel supplemento di rapporto, sostanzialmente conferma quanto già evidenziato in prime cure.La Corte Sportiva di Appello passa pertanto in decisione.In via preliminare occorre porre in evidenza che la gara è stata interrotta al minuto 30 del secondo tempo a causa della mancanza del numero minimo di calciatori da parte della società Quarrata Olimpia ospitante la gara in oggetto.I fatti avvenuti in occasione della gara e successivamente alla stessa appaiono gravissimi così come narrati dall’arbitro e, fondamentalmente, sia pure con risvolti diversi, dalla società reclamante. Giova ricordare che la gara in questione è inserita nel campionato allievi quindi in pieno settore giovanile ove la logica dell’insegnamento deve prevalere su quella dell’agonismo puro.Per quanto attiene le specifiche sanzioni il Collegio ritiene di doverle esaminare separatamente in modo da mettere in luce gli aspetti peculiari delle singole infrazioni. 1) Ammenda alla società. Il comportamento tenuto dalla società appare lacunoso sotto varie visuali. In primo luogo non vi sono, nel rapporto arbitrale né nel suo supplemento, note che portino in risalto il comportamento fattivo tale da impedire che la gara non avesse un termine anticipato per mancanza di numero minimo di calciatori in campo.In secondo luogo, ancora più grave risulta il comportamento della società e per essa i suoi dirigenti, allorché hanno permesso ad un non tesserato, quindi ad un estraneo, di entrare nel recinto spogliatoi senza autorizzazione dell’arbitro.A nulla valgono le giustificazioni addotte circa il ferimento di un calciatore e l’ingresso del padre di questo, poi identificato come colui il quale si è introdotto nello spogliatoio dell’arbitro abusivamente in quanto non esiste alcun nesso di causalità fra il ferimento del figlio e l’aggressione all’arbitro.La società avrebbe dovuto negare l’accesso alla zona spogliatoi ad un soggetto non avente titolo ed a maggior ragione non avrebbe dovuto permettergli di accedere allo spogliatoio del D.G.Da quanto rilevato dagl’atti emerge che solo successivamente, a seguito di richiesta di aiuto, i dirigenti si sono attivati in sua protezione: in altre parole il comportamento fattivo della società per mezzo dei suoi dirigenti è avvenuto ex post e non ex ante come invece avrebbe dovuto essere.Da quanto esposto sul punto, il Collegio ritiene la società gravemente responsabile per i fatti accaduti e la sanzione deve essere ricalibrata con l’aumento della stessa come in dispositivo.2) Calciatori.La versione fornita dall’arbitro sia in prime cure che successivamente, appare chiara e circostanziata, quindi degna di fede assoluta, mentre la difesa dei calciatori non appare supportata da alcuna prova oggettiva tale da innescare nell’Organo giudicante il minimo dubbio in proposito. In punto di quantificazione delle sanzioni le stesse appaiono sufficientemente adeguate anche se avrebbero potuto essere di maggiore spessore in relazione alla gravità dei fatti.In ultima analisi, il Collegio rileva che, nonostante la gravità dei fatti, la società reclamante non ha chiesto di essere udita personalmente e tale circostanza appare strana visto che in molte occasioni le parti del gravame chiedono l’audizione per fatti anche meno gravi di quelli trattati nel presente giudizio. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge il reclamo ed aumenta a €.2.500,00 la sanzione dell’ammenda alla società Quarrata Olimpia. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
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