COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 07/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 02 -P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale nei confronti: – del Signor Ignesti Mario, tesserato quale allenatore di base per la Società Polisportiva San Piero a Sieve A.S.D., chiamato a rispondere della violazione degli artt. 1 bis e 11, comma 1, del C.G.S.; – della Società sopraindicata in applicazione del principio di responsabilità oggettiva, previsto dall’art. 4/2 in relazione a quanto disposto dai commi 1 e 4 dell’art. 11 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 25 del 07/11/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 02 -P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale nei confronti: - del Signor Ignesti Mario, tesserato quale allenatore di base per la Società Polisportiva San Piero a Sieve A.S.D., chiamato a rispondere della violazione degli artt. 1 bis e 11, comma 1, del C.G.S.; - della Società sopraindicata in applicazione del principio di responsabilità oggettiva, previsto dall’art. 4/2 in relazione a quanto disposto dai commi 1 e 4 dell’art. 11 del C.G.S.. Il C.R. Toscana, ricevuta tramite la Delegazione Provinciale di Firenze, la segnalazione del Presidente della Società Ludus 90 circa offese di carattere razziale che sarebbero state rivolte – in occasione della gara disputata in data 10 gennaio 2015 nell’ambito della categoria Allievi A tra le squadre delle Società A.S.D. Ludus 90 e Polisportiva San Piero a Sieve – dall’Allenatore Mario Ignesti (San Piero a Sieve) al proprio Calciatore AitTalebSalah, ha informato del fatto la Procura Federale.L’Ufficio, acquisiti gli atti di gara ed assunte a verbale le dichiarazioni dei tesserati presenti ai fatti ha disposto, previa notifica agli interessati dell’avvenuta conclusione delle indagini, il deferimento indicato in epigrafe.Questo Tribunale, convocate ritualmente le parti per la data odierna, dà atto della presenza di:- Ignesti Mario, Allenatore all’epoca dei fatti della Società Polisportiva San Piero a Sieve;- del Signor Alessio Azzini, Presidente e quindi legale rappresentante della Polisportiva San Piero a Sieve.Per la Procura Federale è presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto il quale, invitato ad illustrare la posizione dell’Organo deferente afferma che i fatti contestati sono ampiamente dimostrati non solo dalle affermazioni del Calciatore AitTalebSalah ma, soprattutto dalla testimonianza di un calciatore della stessa Società di appartenenza dell’Allenatore, il vice capitano, che pur rilevando che il proprio allenatore è stato provocato “… da un calciatore di colore – non nero ma mulatto – reagiva profferendo parole di cui non ricorda il contenuto ma di carattere razziale”.Il fatto trova riscontro indiretto in quanto dichiarato dall’arbitro della gara nell’ambito della deposizione resa al Collaboratore della Procura federale in ordine alle osservazioni rivoltegli dai calciatori della Società San Piero a Sieve al momento dell’espulsione del Calciatore AitTaleb decretata per le offese da questi rivolte all’Allenatore Ignesti da lui distintamente udite.L’Avvocato Stefanini ritiene pertanto più che dimostrata la fondatezza del deferimento e chiede di conseguenza l’applicazione della sanzione della squalifica per mesi 3 (tre) a carico del Dirigente Ignesti. Dall’accertamento della violazione delle norme federali da parte del Dirigente discende la responsabilità oggettiva della Polisportiva San Piero a Sieve alla quale chiede venga irrogata la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento).Il Signor Ignesti, intervenendo in propria difesa, ribadisce quanto già affermato in sede istruttoria ovvero di aver semplicemente reagito alle offese gratuite rivoltegli dal calciatore ma che comunque le “parole forti” da lui indirizzate al suddetto calciatore non avevano alcun contenuto di carattere razziale.Il Presidente della Società a sua volta, dopo aver stigmatizzato il comportamento del Signor Ignesti ritenendolo non conforme al ruolo rivestito, afferma che la frase rivolta al calciatore della squadra avversaria non aveva alcun contenuto a sfondo razziale essendosi l’Allenatore limitato a rispondere al calciatore in reazione alle offese di questi: “Sudicio sarai te”.Chiede che la sanzione sia commisurata a tale episodio.Riunitosi in Camera di consiglio il Collegio premette che punto nodale è lo stabilire se il contenuto delle frasi rivolte dall’allenatore al Calciatore avversario rivesta o meno il carattere di offesa razziale.Il deferimento si fonda sulle affermazioni del Calciatore e vice Capitano della Società San Piero a Sieve, allenata dall’Ignesti, il quale ha testualmente affermato”…il nostro Mister, dopo essere stato provocato da un calciatore di colore, preciso non di colore nero ma mulatto, della squadra ha reagito proferendo parole che non ricordo esattamente ma dal contenuto che posso considerare di carattere razziale”.Osserva il Collegio che l’insulto razziale ha un contenuto oggettivo e un’offesa di tale tipo non si presta a “considerazioni” di alcun genere: essa è rivolta direttamente alla etnia o alla religione di un individuo accompagnata da aggettivi di carattere volgare, scurrile, ed offensivo e non lascia alcuno spazio ad essere interpretata.La dichiarazione del teste presenta quindi ampi margini di incertezza che trovano riscontro nella successiva dichiarazione resa ancora dal Calciatore, sempre in sede inquirente, ovvero che”…anche i miei compagni di squadra avevano avuto la sensazione che si fosse trattato di offese dal contenuto razzista…”. Ed ancora, il Presidente dell’ A.S.D. Ludus 90, che ha segnalato il caso alla D.P. di Firenze, ha precisato di non essere stato presenta all’episodio ma di averlo rappresentato sulla base di quanto riferitogli dal Dirigente accompagnatore che sedeva in panchina.Il Collegio esaminando la deposizione di detto Dirigente rileva che questi non ha udito alcunché ed ha ritenuto, fino al momento dell’incontro con il Collaboratore della Procura che il Calciatore AitTalebSalah era stato espulso per un alterco con un calciatore avversario. Solo in quella sede ha appreso “..dai nostri calciatori che era stato invece l’allenatore avversario ad offendere il nostro calciatore”.Il medesimo Dirigente afferma infine di aver assistito personalmente alle scuse presentate dal vice capitano della squadra avversaria e per ciò stesso ritiene che”di fatto” le offese razziste siano state esternate.Si tratta quindi di opinioni ed interpretazioni e non della verifica di un fatto realmente accaduto del quale poter dare notizia certa.Dall’esame degli atti si può pertanto desumere l’esistenza di un solo fatto certo: che l’Ignesti ha offeso il Calciatore AitTalebSalah non potendo affermare con eguale certezza il proferimento di frasi dal contenuto razziale.Poiché uno dei principi dell’Ordinamento consente nel giudicare che “in dubio pro reo” questo Tribunale Territoriale ritiene dover sanzionare l’Allenatore Mario Ignesti unicamente per avere offeso il calciatore di parte avversa tenendo in tal modo un comportamento in assoluto contrasto con la funzione esercitata. P.Q.M. Infligge all’Allenatore Signor Mario Ignesti, la squalifica per mesi 1 (uno). Alla Polisportiva San Piero a Sieve A.S.D. l’ammenda di € 100,00 (cento).
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