COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 11 stagioe sportiva 2015/2016 Gara Vigor Rignano / Arezzo C.F. (3-4) del 11/10/2015.Campionato di Calcio Femminile Serie C. In C.U. n.21 del 15/10/2015 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 11 stagioe sportiva 2015/2016 Gara Vigor Rignano / Arezzo C.F. (3-4) del 11/10/2015.Campionato di Calcio Femminile Serie C. In C.U. n.21 del 15/10/2015 C.R.T. Reclama in proprio il sig. Alicervi Simone allenatore della squadra Vigor Rignano avverso la seguente sanzione: squalifica fino al 29/11/2015 “Per aver rivolto al D.G. in ripetute distinte occasioni frasi derisorie”.Il reclamante nega le frasi derisorie e ritiene vi sia stato uno scambio di persona. Chiede l’annullamento della sanzione e in via gradata, una diminuzione della stessa.In via istruttoria chiede l’audizione dell’arbitro da parte del Collegio e di essere presente in udienza. Il D.G. nel supplemento di rapporto, molto articolato e puntualizzato, sostanzialmente conferma quanto asserito in prime cure.All’udienza del 6/11/2015 il sig. Alicervi viene reso edotto del contenuto del supplemento di rapporto dell’arbitro e del fatto che il Collegio, in virtù delle facoltà istruttorie conferitegli dal C.G.S. abitudinariamente invia al D.G. copia del reclamo al fine di avere un supplemento al suo rapporto fondato sulle doglianze della parte impugnante.Il sig. Alicervi, in sede di udienza, conferma il testo del reclamo.La C.S.A.T. esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo.Il Collegio, in via preliminare, tende ad evidenziare il buon comportamento tenuto in udienza dal sig. Alicervi, il quale, con pacatezza e raziocinio, ha messo in risalto varie fasi dei fatti contestati senza alcun risentimento verso l’arbitro.Da un esame delle frasi in oggetto che sarebbero state pronunciate dal reclamante, il Collegio ritiene non vi siano le caratteristiche di derisione nei confronti del D.G. quanto piuttosto trattarsi di esternazioni ironiche che il pronunciante avrebbe ben potuto evitare anche perché, nella sua funzione di dirigente, egli ha il preciso obbligo di dare il buon esempio alle atlete.Da quanto esposto in merito alla valutazione dell’affermato da parte dell’Alicervi, il Collegio ritiene che in punto di quantificazione della sanzione questa vada rimodulata come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale riduce la sanzione comminata al sig. Alicervi Simone e per l’effetto lo squalifica fino al 13/11/2015.Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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