COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 10 Stagione Sportiva 2015/2016 Reclamo A.S.D. Giovani Calenzano Avverso Inibizione Dei Dirigenti Lista Leonardo Fino Al 7102016 E Lanni Vittorio Fino Al 2212016 (C.U. N° 13 Del 7102015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 10 Stagione Sportiva 2015/2016 Reclamo A.S.D. Giovani Calenzano Avverso Inibizione Dei Dirigenti Lista Leonardo Fino Al 7102016 E Lanni Vittorio Fino Al 2212016 (C.U. N° 13 Del 7102015) Propone rituale reclamo la A.S.D. Giovani Calenzano avverso i provvedimenti in oggetto comminati dal G.S.T. di Firenze con le seguenti motivazioni, per il Lista Leonardo: “Allontanato per aver offeso il DG, dopo la notifica reiterava le offese e cercava di colpire il DG con la mano aperta all’altezza della spalla senza peraltro riuscirvi per il pronto schivarsi dell’arbitro. Dipoi lanciava verso lo stesso una bottiglietta spray che passava a circa un metro dal DG. Una volta fuori dal terreno di gioco persisteva nel proprio contegno ingiurioso rivolgendo all’arbitro anche frasi minacciose. A fine gara persisteva nelle intimidazioni.”; per il Lanni: “Entrava indebitamente sul t.d.g. ed offendeva l’arbitro. Dopo la notifica in diverse e distinte circostanze persisteva nel proprio contegno ingiurioso ed in una circostanza anche minaccioso”.La reclamante con tempestivo reclamo, da un lato non contesta il provvedimento in ordine alla prima ricostruzione, ammettendo e biasimando il comportamento scorretto dei propri tesserati, ma cercando di giustificarli. Infatti i comportamenti sarebbero figli della preoccupazione che avrebbe colto i due dirigenti per l’infortunio avvenuto per un fortuito scontro ad un proprio giocatore (tra l’altro figlio del dirigente Lista); attribuisce poi ad un gesto di stizza il lancio della bomboletta indirizzata peraltro a terra e non verso il DG, infine si chiede come il DG possa aver individuato il dirigente Lista dopo l’espulsione sugli spalti in mezzo ad altre persone, nega poi che il dirigente Lanni abbia reiterato le offese, che sarebbero state dettate dalla preoccupazione per le condizioni del giovane calciatore. Chiede pertanto la riduzione della sanzione.La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, sentito il rappresentante della società all’udienza del 6 novembre 2015 decide di respingere il reclamo.Il D.G., nel supplemento, conferma in toto quanto già riferito, e quindi la sanzione va esaminata sotto il profilo della congruità essendo i fatti assolutamente acclarati considerata la valenza di prova privilegiata che assumono il rapporto ed il supplemento alla luce del dettato del CGS, come ben a conoscenza della società reclamante che lo evidenzia nella prima pagina del proprio reclamo. Dall’esame dei fatti le sanzioni in esame appaiono tutt’altro che sproporzionate ed anzi, forse anche inferiori a quanto sarebbe stato giusto comminare, ritenendosi peraltro in questa sede ed in questa circostanza non opportuno ricorrere all’istituto della reformatio in peius.In particolare appare chiaro dalla lettura del rapporto arbitrale, che la prima preoccupazione dei due dirigenti fosse quella di offendere e minacciare e, nel caso del Lista, anche aggredire fisicamente il DG, piuttosto che soccorrere il giocatore, il quale, del resto non appariva tanto infortunato se è vero, come è vero, che nella stessa circostanza anch’egli, sull’esempio del padre e dell’altro dirigente, offendeva pesantemente e minacciava il DG e veniva conseguentemente espulso.Se poi anche fosse vero che i dirigenti avevano agito in un primo momento d’istinto e sotto l’effetto di legittima preoccupazione, non si vede il perché, una volta entrati sul terreno di gioco ed appurate le effettive condizioni del giocatore, abbiano tenuto un tale e prolungato e reiterato comportamento offensivo, minaccioso ed aggressivo nel confronti del Dg reo, forse, di non avere interrotto il gioco immediatamente sottovalutando l’infortunio.Il prolungato elenco di offese e minacce anche dopo l’espulsione e fuori dal campo, confermato dal Dg nel supplemento, non è in alcun modo giustificabile, soprattutto per dei dirigenti di un settore giovanile in una gara della categoria esordienti, dove il fair play dovrebbe essere il filo conduttore per il conseguimento sì del risultato sportivo, ma attraverso il rispetto degli avversari, delle regole ed anche del DG, spesso giovanissimo come i calciatori ed alle prime esperienze arbitrali. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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