COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 17 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 22 del 22.10.2015 Reclamo della soc. Maliseti Tobbianese avverso l’ammenda di € 750,00 inflitta dal G.S.T..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 del 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 17 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 22 del 22.10.2015 Reclamo della soc. Maliseti Tobbianese avverso l’ammenda di € 750,00 inflitta dal G.S.T.. Reclama la società Maliseti Tobbianese avverso l’ammenda di € 750,00 inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, per i seguenti motivi: “per aver consentito a due persone non autorizzate di accedere al recinto spogliatoi a fine gara. Per avere gli stessi partecipato ad una violenta colluttazione nella quale uno di loro riportava gravi ferite al volto tali da richiedere l’intervento dei volontari della C.R.I. e personale della Polizia di Stato (art. 14, commi 1 e 2 C.G.S.)”. La società contesta la sanzione comminata, chiedendone l’annullamento, rilevando che il dirigente Manetti, da anni socio dell’associazione sportiva e persona di provata moralità, in occasione della disputa delle gare svolge servizio all’interno del recinto spogliatoi assieme al custode, al fine di ‘sorvegliare’ il rientro dei calciatori dopo il termine della partita e assicurare un’efficiente gestione degli spazi dell’impianto sportivo.Precisa inoltre che per lo svolgimento di queste funzioni non è necessario l’inserimento del nominativo del dirigente nelle note da consegnare al D.g..Descrive altresì quanto avvenuto all’interno del recinto spogliatoi, imputando la responsabilità del fatto violento al comportamento di un calciatore del Montelupo, il quale, dopo essere stato sostituito, si è soffermato nel corridoio davanti agli spogliatoi per inveire contro i giocatori di casa, causando l’intervento del dirigente Manetti, il quale, causa il richiamato intervento, è stato successivamente aggredito con due pugni al volto da una persona non identificata introdottasi indebitamente nel recinto spogliatoi forzando il cancellino d’ingresso.Osserva infine che i fatti appena descritti non possono essere stati rilevati dal Direttore di gara, in quanto avvenuti nel corso di svolgimento della gara.La Corte, acquisito il supplemento di rapporto, delibera quanto segue. L’istanza di annullamento formulata dalla reclamante non può trovare accoglimento, atteso che l’esame delle circostanze e degli elementi contenuti negli atti di gara confermano la responsabilità della società in ordine agli addebiti contestati. Occorre evidenziare infatti che la responsabilità della società trova la propria origine nei principi generali dell’ordinamento sportivo e, in particolare nell’art. 66, comma 2 e 3, delle N.O.I.F. che contiene l’elencazione delle persone ammesse ( in quanto autorizzate n.d.r.) nel recinto di giuoco per le gare organizzate dalla LND in ambito Regionale, prevedendo l’obbligo della preventiva identificazione delle stesse da parte dell’arbitro, e nell’art. 14 commi 1 e 2 del C.G.S., che sancisce il principio di responsabilità oggettiva della società per fatti violenti commessi da propri sostenitori all’interno dell’impianto sportivo.Entrambe le fattispecie risultano ampiamente provate.Dall’esame degli atti di gara emerge che l’arbitro non ha mai identificato o autorizzato il dirigente Manetti a sostare nel recinto spogliatoi, in quanto, anche in sede di supplemento di rapporto, riferisce genericamente di aver notato ‘una persona’ a terra gravemente ferita al volto, non identificata.Peraltro la circostanza che il Manetti non abbia mai ricevuto l'autorizzazione a sostare nel recinto spogliatoi risulta confermata dalla stessa reclamante in sede di ricorso, nella parte in cui ritiene - erroneamente - che non vi è alcun obbligo di inserire il nominativo del dirigente nella lista di gara (art. 61 NOIF). Va da sé, pertanto, che la presenza del dirigente nella zona spogliatoi sia da ritenersi del tutto indebita poiché non preventivamente preceduta dalla preventiva identificazione e successiva autorizzazione arbitrale.Parimenti provata è la responsabilità della società ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 C.G.S. per i fatti violenti avvenuti all’interno dell’impianto sportivo nel corso dello svolgimento di partita e rilevati dall’arbitro solo al termine della gara.Irrilevante appare la circostanza che il gravissimo episodio non sia stato ‘visto’ direttamente dal Direttore di gara, ma soltanto dedotto, in quanto il fatto viene confermato dalla stessa reclamante e, in ogni caso, appare pacifico che si sia verificato.Infatti, la responsabilità assunta dalla società per i fatti violenti commessi all’interno dell’impianto sportivo è di carattere oggettivo, ragione per cui al fine di escludere la sussistenza della stessa occorre il procedimento che determina la genesi dell’evento venga inquinato alla radice da fattori esterni non prevedibili dalla società con l’uso della normale diligenza, tali da minare l’intero processo causale.Nel caso di specie, non sono ravvisabili fattori e/o elementi di carattere esterno che siano atti a minare il processo di determinazione dell’evento e, quindi, volti ad escludere la responsabilità della reclamante.Invero, gli elementi acquisiti con l’istruttoria conducono inesorabilmente (e inevitabilmente) a ritenere sussistente la responsabilità della società per aver la stessa contribuito (per mezzo del proprio dirigente) alla genesi del focolaio e per non aver impedito che un terzo soggetto, rimasto non identificato, potesse accedere al recinto spogliatoi e colpire con due pugni al volto il Manetti.Il Collegio, tuttavia, ritiene che l’esame completo delle circostanze e degli elementi emersi nel corso del procedimento disciplinare possa condurre ad una mitigazione della sanzione comminata dal Giudice di prime cure, in quanto, in assenza di prova certa sulle modalità dello scontro violento e in applicazione del principio in dubio pro reo, appare plausibile che il dirigente Manetti abbia apportato un contributo causale minimo alla determinazione della colluttazione.Alla luce di quanto appena esposto, la sanzione viene pertanto ridotta al minimo edittale di € 500,00, così come previsto dalla normativa di riferimento (art. 14 C.G.S.). P.Q.M. la C.S.A.T.T.: accoglie il ricorso proposto dalla società Maliseti Tobbianese, e per l’effetto riduce l’ammenda ad € 500,00, ordinando la restituzione della tassa di reclamo
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