COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 20 stagione sportiva 2015/2016 Gara Colline Pisane – Livorno 9 (3-2) del 24 ottobre 2015. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 21 del 28 ottobre 2015 Delegazione Provinciale di Livorno.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 20 stagione sportiva 2015/2016 Gara Colline Pisane – Livorno 9 (3-2) del 24 ottobre 2015. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 21 del 28 ottobre 2015 Delegazione Provinciale di Livorno. Reclama il Centro Sportivo Livorno 9 S.D. avverso la seguente sanzione inflitta al proprio dirigente Falaschi Viviano dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Livorno:“A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 24/12/2015FALASCHI VIVIANO (LIVORNO 9 S.D.)Rivolgeva frasi offensive al D.G. alla notifica persisteva nel suo atteggiamento poi situatosi sulle tribune reiterava le offese”.La Società reclamante sostiene preliminarmente che la persona effettivamente allontanata dal campo sarebbe stata Falaschi Daniele con mansioni di allenatore e non Falaschi Viviano che, al contrario, svolgeva mansioni di dirigente massaggiatore. Inoltre – afferma sempre la Società reclamante – la persona in questione, pur avendo contestato, anche a voce alta, l’operato del D.G. non avrebbe proferito frasi offensive nei confronti di quest’ultimo né durante la gara o al momento del provvedimento disciplinare né successivamente dalla tribuna, anzi, su tale ultimo punto, viene precisato che il soggetto in questione si sarebbe posizionato dalla parte opposta della tribuna. Per l’effetto viene richiesto che l’inibizione venga addebitata alla persona effettivamente responsabile ed allo stesso tempo ridotta per le ragioni esposte in reclamo.Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio in questione, lo stesso confermava che la persona allontanata dal terreno di gioco era Falaschi Viviano e confermava altresì i fatti già riportati nel referto di gara, precisando che il termine tribuna non doveva essere inteso in senso letterale, trovandosi il massaggiatore nella zona adiacente la panchina oltre la rete di recinzione ma che comunque da tale posizione reiterava le offese all’indirizzo dell’Arbitro.Invero alla luce delle risultanze degli atti ufficiali la sanzione comminata dal G.S.T. appare congrua. Infatti il dirigente Falaschi Viviano viene sanzionato per aver rivolto frasi offensive al D.G. durante la gara, persistendo in tale atteggiamento anche al momento della notifica del provvedimento disciplinare e reiterando tali offese anche successivamente, una volta posizionatosi fuori dal recinto di gioco. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo confermando la sanzione già irrogata dal G.S.T. per la Provincia di Livorno. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
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