COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 18 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo proposto dall’A.S.D. Torrelaghese 2015 avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Lucca ha sanzionato, con l’ammenda di € 700,00, il comportamento dei sostenitori della squadra nel corso della gara Atletico Marginone – Torrelaghese, disputata in data 17 ottobre 2015. (C.U. n. 18/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 18 stagione sportiva 2015/2016 Reclamo proposto dall’A.S.D. Torrelaghese 2015 avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Lucca ha sanzionato, con l’ammenda di € 700,00, il comportamento dei sostenitori della squadra nel corso della gara Atletico Marginone - Torrelaghese, disputata in data 17 ottobre 2015. (C.U. n. 18/2015). La società Torrelaghese 2015 impugna nei termini il provvedimento assunto dal G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Lucca così motivato, AMMENDA EURO 700,00 TORRELAGHESE 2015 'Per aver propri sostenitori lanciato un petardo e per avere offeso sostenitori e calciatori della squadra avversaria. Venivano allontanati ma successivamente tali tifosi iniziavano a lanciare vari oggetti dentro l’impianto sportivo dall’esterno della recinzione. Di poi offendevano il D.G.'.La reclamante ritiene sproporzionata la sanzione irrogata, precisando che il comportamento dei propri tifosi è avvenuto in reazione alle provocazioni e agli atteggiamenti di una tifosa della squadra ospitante (anch’essa sanzionata con l’ammenda di € 130,00).Precisa inoltre che la motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato riferisce di ‘lanci di oggetti in campo’ da parte dei tifosi della Torrelaghese 2015, quando invece si è trattato di un unico gesto, evidenziando l’oggettiva difficoltà del Dg di seguire con attenzione le dinamiche riguardanti gli spalti, piuttosto che quelle relative al campo di giuoco, e rilevando infine che non è stata disposta la sospensione della partita da parte del Dg.A sostegno dell’eccessiva onerosità della sanzione, la reclamante effettua una valutazione comparativa tra l’ammenda oggi oggetto d’esame e la sanzione comminata alla società Viareggio 2014 (serie D) per l’utilizzo di materiale pirotecnico, di cui al C.U. n. 25 del 14.09.2014 che allega.Sempre a supporto dell’eccessività onerosità dell’ammenda, la società chiede che il Collegio valuti il comportamento complessivo della società, la quale, avendo ben presente la problematica, ha preliminarmente chiesto di usufruire della forza pubblica al Commissariato di Viareggio, con ciò dimostrando particolare interesse e sensibilità alla tematica della sicurezza pubblica.Conclude, pertanto, chiedendo la riduzione dell’ammenda comminata. In sede di decisione la Corte rileva l’inadeguatezza dei motivi di reclamo posti a fondamento dell’istanza di riduzione.Occorre anzitutto rilevare che il G.S. ha calibrato la sanzione comminata a carico della reclamante alla luce della previsione di cui all’art. 12 del C.G.S., il quale pone a carico delle società la responsabilità per “l’introduzione e l’utilizzazione di materiale pirotecnico di qualsiasi genere” all’interno dell’impianto sportivo, prevedendo nella seconda parte dell’ultimo capoverso del comma 7 che: ”Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00’,Va da sé, pertanto, che in ragione dello scoppio del petardo ‘verificatosi nel settore occupato dai sostenitori della soc. Torrelaghese’, il Giudice di prime cure ha correttamente applicato la sanzione minima di € 500,00, prevista nel minimo dalla normativa federale.In secondo luogo, ad avviso del Collegio, il Giudice Sportivo ha obbiettivamente e correttamente valutato l’intero quadro fattuale, caratterizzato da atteggiamenti di provocazione e di offesa posti in atto dalle contrapposte tifoserie, sanzionando entrambe le società, oltre che per il lancio di oggetti, l’una per le offese al Dg e l’altra per la mancata richiesta di forza pubblica.Nessun pregio assume la citazione di delibere assunte in ordine a fatti che si pretende essere similari, poiché le stesse, a parere del Giudicante, non possono essere poste sic et simpliciter a raffronto con quella in esame, diversificandosi le fattispecie sia per la natura degli addebiti contestati, sia per la categoria di riferimento, sia, infine, per Giudice.Si deve infatti aver riguardo non solo all’autonomia del singolo Giudice, che viene chiamato ad applicare le sanzioni all’interno del minimo e del massimo che la normativa prevede, ma anche alla comparazione dei fatti e delle circostanze che li hanno determinati.Il raffronto deve avvenire, quindi, con riferimento alle singole fattispecie e non estrapolando semplicemente la “massima” dal maggior contesto della delibera. Il reclamo deve quindi essere respinto, non trovando terreno fertile all’interno del Collegio Giudicante le istanze di riduzione formulate dalla reclamante, vuoi per l’orientamento più volte espresso da questa Corte in tema di applicazione dei minimi edittali, vuoi perchè non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 13, comma 2, C.G.S. in relazione alle circostanze di cui al comma 1 del richiamato articolo, vuoi perché una valutazione generale del quadro fattuale - nel giudizio volto alla determinazione della sanzione - conduce l’adito Organo Giudicante a concludere in maniera non dissimile al Giudice Sportivo. P.Q.M. la C.S.A.T.T., definitivamente pronunciando, respinge il reclamo ordinando l’addebito della tassa di reclamo.
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