COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 28 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Latignano 2005, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Masoni Alessio per cinque gare (C.U. n. 23 del 29/10/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27 del 19/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 28 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Latignano 2005, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Masoni Alessio per cinque gare (C.U. n. 23 del 29/10/2015). L'A.S.D. Latignano 2005, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo, disputato contro l'Unione Sportiva Dilettantistica Fabbrica, in data 25 ottobre 2015.Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “Per grave condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, tale da costringerlo ad abbandonare la gara.”Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando che la reazione sarebbe originata dalla condotta antisportiva dell'avversario (Mazzei). Dopo un contatto di gioco il Mazzei sarebbe caduto e, da terra, avrebbe scalciato volontariamente il Masoni che avrebbe reagito in modo scomposto; il calcio, diretto alla gamba, avrebbe involontariamente attinto i testicoli.Alla notifica del provvedimento di espulsione il giocatore si sarebbe allontanato dal campo senza protestare e, successivamente, si sarebbe preoccupato delle condizioni di salute dell'avversario scusandosi dell'accaduto.Conclude pertanto invocando una riduzione della squalifica inflitta.Il reclamo è infondato e deve essere respinto.Nella descrizione del fatto inclusa nel rapporto di gara si legge: “A questo punto il Sig. Masoni Alessio guarda l'avversario a terra e con estrema violenza, volontarietà e forza colpisce l'avversario con un calcio diretto nei testicoli. Il Sig. Mazzei non è stato in grado di riprendere la gara,causa il dolore procuratogli dal gesto del Sig. Masoni...”.La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G.; il medesimo però, nella risposta, nega le tesi difensive e conferma la volontarietà dell'intervento definendolo “estremamente” violento.Nel documento l'arbitro precisa: “Voglio specificare che, dopo il contatto di gioco fra il Sig. Masoni Alessio e il Sig. Mazzei Francesco non c'è stata alcuna reazione del Sig Mazzei. Inoltre specifico che il colpo inflitto dal Sig. Masoni Alessio all'avversario non era indirizzato alla gamba, bensì ai testicoli. Posso confermarlo poiché i ritrovavo a due metri dal fatto e ho visto benissimo tutto lo svolgersi dei fatti, il Sig. Masoni Alessio ha guardato l'avversario a terra e l'ha colpito violentemente.”Occorre rilevare come, nel caso in esame, l'organo giudicante concordi pienamente con parte reclamante in ordine alla sproporzione della squalifica concretamente irrogata che però appare, ad avviso della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, incongrua per difetto.Appare infatti evidente come i gravi fatti correttamente descritti nel rapporto di gara non siano stati adeguatamente valutati dal G.S.T. che avrebbe adottato un provvedimento disciplinare incongruo anche in considerazione delle circostanze che aggravano oggettivamente la fattispecie.Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, tale sanzione si sarebbe cristallizzata e non vi sarebbe stata possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado; a tale proposito è opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, ictu oculi, inadeguate.Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”.E' evidente che le Società debbano dunque attentamente valutare la possibilità di non ricorrere al Giudice di secondo grado impedendo, con tale mancata impugnazione, qualsiasi ingerenza peggiorativa nella decisione.Il comportamento tenuto dal Masoni appare infatti particolarmente censurabile, ad onta del reclamo proposto, in quanto il medesimo, ha certamente violato l'art. 19 C.G.S. ma con modalità tali da impedire l'appiattimento della sanzione sul limite edittale minimo.Il Masoni ha scalciato l'avversario che si trovava a terra, a giuoco fermo, con estrema violenza per colpirlo in uno dei punti più dolorosi per i soggetti di sesso maschile.Pur non avendo alcun certificato che attesti uno stato di malattia del Mazzei (che comunque non poteva riprendere la gara) la zona attinta dal gesto violento è potenzialmente idonea a cagionare conseguenze fisiche di rilevante entità e testimonia una volontà lesiva (anche nella forma del dolo eventuale cioè l'accettazione del rischio) in contrasto evidente con i limiti del giuoco corretto e del leale comportamento sportivo.In punto di quantum occorre ricordare che l'art. 19 comma 4 che così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).” Dunque la sanzione minima di cinque giornate non appare ad avviso di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale assolutamente congrua dovendosi pertanto inasprire il provvedimento disciplinare adottato per adeguarlo alla gravità della condotta ed alle plurime aggravanti sopra evidenziate. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo ed inasprisce la squalifica da cinque a dieci giornate ordinando l’incameramento della relativa tassa.
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