COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 12 Stagione sportiva 2015/2016 Gara A. Piombino – Forcoli (1-1). Coppa Italia Eccellenza del 07 ottobre 2015. In C.U. n. 21 del 15 ottobre 2015 C.R. Toscana. Reclama la Forcoli 1921 Valdera S.S.D. avverso l’ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 350,00 (FORCOLI 1921 VALDERA) Per contegno offensivo verso la terna e gli organi arbitrali. Per lancio di oggetti verso un A.A. senza colpire”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 12 Stagione sportiva 2015/2016 Gara A. Piombino – Forcoli (1-1). Coppa Italia Eccellenza del 07 ottobre 2015. In C.U. n. 21 del 15 ottobre 2015 C.R. Toscana. Reclama la Forcoli 1921 Valdera S.S.D. avverso l’ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 350,00 (FORCOLI 1921 VALDERA) Per contegno offensivo verso la terna e gli organi arbitrali. Per lancio di oggetti verso un A.A. senza colpire”. La Società reclamante asserisce che la squadra si sarebbe presentata alla gara in questione soltanto con n. 6 sostenitori al seguito, i quali si posizionavano sulla tribunetta laterale scoperta dietro la panchina occupata dal Forcoli, mentre i sostenitori locali, assai più numerosi, si sarebbero posizionati dalla parte opposta della tribuna ed in realtà sarebbero stati questi ultimi ad offendere ripetutamente il D.G. ed anche a lanciare gli oggetti verso l’A.A. visto che ciò non sarebbe stato possibile per i sostenitori del Forcoli che si trovavano dalla parte opposta del campo sportivo; per l’effetto la Società reclamante chiede l’annullamento dell’ammenda inflitta. Richieste al D.G. ed all’A.A. osservazioni in merito agli episodi in questione, il D.G. conferma che i tifosi erano effettivamente quelli del Forcoli perché le espressioni offensive erano sempre pronunciate in coincidenza con segnalazioni in favore dell’A. Piombino ed anche l’A.A. conferma le offese da parte dei tifosi del Forcoli, mentre in merito al lancio di oggetti riferisce di essersi sentito arrivare addosso degli oggetti dallo stesso non riconosciuti. Il reclamo merita, seppur parzialmente, di essere accolto. Infatti, se da un lato sia il D.G. che l’A.A. confermano le offese e che le stesse erano effettivamente provenienti da sostenitori della Società Forcoli, la circostanza riferita dall’A.A. in merito al lancio di oggetti risulta assolutamente generica e lo stesso Ufficiale di gara, nonostante la richiesta di integrazioni formulata da Questa Corte, si limita a riproporre pedissequamente quanto già riportato nel rapporto di gara. Tuttavia, come detto, da tale descrizione non può desumersi con certezza né chi abbia effettivamente lanciato gli oggetti in questione né la tipologia degli stessi, pertanto in mancanza di questi elementi la circostanza de qua non potrà avere rilievo nella determinazione della sanzione che per l’effetto dovrà essere adeguatamente ridotta. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie parzialmente il reclamo ed in riforma della sanzione irrogata dal G.S.T. per la Toscana infligge alla Forcoli 1921 Valdera S.S.D. a r.l.. l’ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00). Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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