COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 23 stagione sportiva 201572016 Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Aquila 1902 Montevarchi avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Sorbini Francesco fino al 29/03/2016 (C.U. n. 23 del 29/10/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 del 26/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 23 stagione sportiva 201572016 Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Aquila 1902 Montevarchi avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al giocatore Sorbini Francesco fino al 29/03/2016 (C.U. n. 23 del 29/10/2015). Il G.S.T. applicava al giocatore Sorbini Francesco la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara, disputata in data 25 ottobre 2015, tra la reclamante e la Società ospitante Acquaviva, con la seguente motivazione: “Espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, alla notifica spintonava più volte sul petto il D.G., facendolo arretrare di alcuni passi e nel contempo lo offendeva”. Ricorre l’impugnante che, preliminarmente, contesta la sussistenza del gesto violento nei confronti dell'avversario; si sarebbe trattato di un contatto fortuito dovuto ad un movimento scomposto del giocatore che avrebbe cercato di riconquistare una palla alta allargando le braccia. L'evento non avrebbe causato alcun tipo di conseguenza al giocatore che avrebbe persino ammiccato al pubblico a dimostrazione dell'inesistenza di una reale conseguenza fisica. Successivamente il giocatore avrebbe replicato al provvedimento di espulsione senza mai spintonare il D.G. che sarebbe invece arretrato perché assediato da altri giocatori che chiedevano ragione della sanzione disciplinare non condivisa. Rammentando i precedenti agonistici dell'atleta - che avrebbe anche militato nei campionati professionistici dimostrando sempre la massima correttezza - la reclamante conclude per la riduzione della sanzione irrogata ed allega all'impugnazione un video che confermerebbe le censure proposte. All'udienza del 20 novembre 2015 veniva ascoltato il Sig. Livi, Presidente della società impugnante assistito dal legale di riferimento il quale, dopo aver avuto lettura del supplemento arbitrale, provvedeva a sottolinearne i contenuti compatibili con la richiesta riforma pur nella consapevolezza dell'inammissibilità del mezzo istruttorio proposto. Richiamandosi a quanto contenuto nel reclamo concludeva per una riduzione della squalifica comminata. Il ricorso deve trovare parziale accoglimento. Preliminarmente, concordemente a quanto rilevato dal difensore, deve essere rammentato un principio fondamentale del Diritto Sportivo F.I.G.C. contenuto nelle Carte Federali - che per questo viene spesso ripetuto nella parte motiva di moltissime decisioni di quest’Organo giudicante - per il quale, ad eccezione di particolari procedimenti, è vietata l’ammissione di prove testimoniali ovvero riprese video all’interno del procedimento sportivo; per tale ragione tutte le istanze formulate dirette in tal senso e contenute nelle conclusioni dell'atto di impugnazione non possono trovare accoglimento (ex art. 35 C.G.S.). Per quanto concerne i fatti, con specifico riferimento alla condotta violenta contestata e cioè il contatto fisico con il D.G., occorre rilevare che nel supplemento arbitrale, espressamente richiesto dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, il D.G., al quale era stata inoltrata copia del reclamo oggetto del presente giudizio, conferma la sussistenza gomitata avvenuta nel corso dell'azione di gioco smentendone invece la presunta involontarietà. Per quanto concerne le spinte l'arbitro chiarisce che l'azione illecita sarebbe avvenuta “senza procurarmi alcun dolore” ma solo costringendolo ad indietreggiare. Viene dunque confermato il comportamento violento in danno del D.G. ipotizzato nel primo rapporto di gara anche se lo stesso arbitro lo argina confinandolo in una condotta limitatamente aggressiva ed inidonea a procurare qualsiasi conseguenza fisica. Tale precisazione, assente nel primo rapporto di gara, appare sufficiente a modificare il quadro inizialmente delineato; la giurisprudenza consolidata infatti collega le sanzioni parametrando le stesse anche con riferimento alle possibili conseguenze fisiche (concrete o meramente potenziali) subite dall'arbitro che, nel caso sub judicio, appaiono certamente di lievissima portata e che pertanto impongono una rivalutazione della squalifica comminata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Associazione Aquila 1902 Montevarchi e riduce la squalifica inflitta al giocatore Sorbini Francesco fino al 15/02/2016 anziché fino al 29/03/2016 e dispone la restituzione della relativa tassa
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