COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 38 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: impugnazione della A.S.D. Orlando Calcio Livorno avverso la decisione del G.S.T. sull’esito della gara disputata in data 24/10/2015 contro la A.S.D. Collesalvetti (C.U. n. 23 del 11/11/2015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 38 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: impugnazione della A.S.D. Orlando Calcio Livorno avverso la decisione del G.S.T. sull’esito della gara disputata in data 24/10/2015 contro la A.S.D. Collesalvetti (C.U. n. 23 del 11/11/2015) La Società Orlando Calcio Livorno impugna la decisione del G.S.T. che disponeva l'inammissibilità del reclamo inerente l'esito della gara identificata in oggetto con la seguente motivazione: “Sciogliendo la riserva contenuta nel c.u. 21 del 28.10.2015 a seguito del preannuncio di reclamo inoltrato dalla soc. Orlando calcio cui ha fatto seguito il reclamo a questo giudice sportivo territoriale e con il quale si deduceva una errata applicazione regolamentare da parte dell'arbitro sul fatto che avrebbe autorizzato un calciatore a rientrare sul terreno di gioco dopo un infortunio agevolandolo nello sviluppo di gioco successivo concretizzatosi con la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria. Il proposto reclamo va dichiarato inammissibile. Stabilisce l'ART 29 COMMA 3 CGS che i Giudici sportivi giudicano in primo grado sulla regolarità di svolgimento delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del regolamento di gioco. Pertanto letti i motivi del reclamo questo Giudice sportivo deve astenersi dal passare all'esame di merito e limitarsi ad una pronuncia di inammissibilità atteso che il reclamo si riferisce ad un fatto che involge una decisione di natura tecnica assunta in campo dall'arbitro. Ne consegue l'inammissibilità del reclamo con l'addebito della tassa relativa. PQM il GST dichiara inammissibile il reclamo dalla soc. orlando Calcio, ordina di addebitarsi la tassa reclamo e conferma il risultato acquisito sul campo.” La società Orlando Calcio Livorno impugnava tempestivamente tale decisione eccependo che la censura proposta era tesa - esulando dalle prerogative concesse al D.G. - a fare emergere l'irregolarità della gara. Ad avviso della reclamante infatti l'incontro sarebbe stato viziato poiché un giocatore che si trovava temporaneamente al di fuori del rettangolo di giuoco sarebbe rientrato in campo durante una fase di giuoco proprio quando il pallone stava per uscire in fallo laterale (con rimessa a favore della squadra avversaria); l'azione sarebbe poi proseguita ed il giocatore scattato sulla fascia avrebbe crossato il pallone ad un compagno consentendone la segnatura. Al di là di quella che potrebbe essere la decisione sul merito - in quanto l'episodio potrebbe anche non inficiare la regolarità della gara – deve osservarsi che il reclamo non sembra argomentare con riferimento ad una specifica decisione tecnica quanto ad un fatto che, astrattamente, potrebbe porsi completamente al di fuori delle regole del giuoco ai sensi dell'art. 17 co. 4 C.G.S.. Nell'incertezza sarebbe stata opportuna una chiarificazione da parte del D.G. che però, interrogato sul punto, provvedeva ad inoltrare un supplemento non firmato che pertanto non può in alcun modo coadiuvare l'organo di Giustizia investito della decisione. Appare dunque opportuno un approfondimento da parte del G.S., che deve essere nuovamente investito del giudizio ai sensi dell'art. 36 comma 5, non potendosi escludere che i fatti dedotti esulino dall'esclusiva discrezionalità tecnica del D.G.. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e dispone la trasmissione del fascicolo al G.S.T. ordinando la restituzione della relativa tassa.
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