COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 42 stagione sportiva 2015/2016 Gara Monti – Lunigiana (0-1) del 31/10/2015. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.19 della Delegazione Provinciale di Massa.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 42 stagione sportiva 2015/2016 Gara Monti – Lunigiana (0-1) del 31/10/2015. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n.19 della Delegazione Provinciale di Massa. Reclama la società Monti avverso la squalifica fino al 4/2/2016 inflitta al proprio tesserato sig Tonelli Lorenzo “ Per aver preso per la giacca il D.G. facendolo indietreggiare di qualche passo senza conseguenze”. La reclamante minimizza il fatto sostenendo che, al fine di richiamare l’attenzione dell’arbitro, il calciatore gli appoggiava le dita della mano sul petto senza farlo indietreggiare. Quanto descritto dal D.G. ovvero l’indietreggiamento, sarebbe stato un gesto istintivo del predetto per pura cautela. Evidenzia la mancanza di conseguenze e chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, modifica leggermente la prima versione dei fatti sostenendo che il giocatore “…mi appoggiava la mano sul petto, spingendomi leggermente facendomi indietreggiare di qualche passo senza altre conseguenze”. La Corte esaminati gli atti ufficiali, verificata la diversità della descrizione del fatto causativo della sanzione, ha provveduto ad interpellare l’arbitro per le vie brevi e quest’ultimo ha confermato la prima versione fornita nel rapporto di gara. Alla luce di quanto emerso il Collegio, in virtù della massima “in dubbio pro reo”, ritiene di dover modificare, riducendola, la sanzione inflitta al tesserato. Infatti, la discordanza fra le due versioni fornite dall’arbitro non permette di statuire con certezza il fatto imputato al Tonelli e quindi lo stesso deve essere ricondotto ad una azione, senza dubbio meritevole di sanzione, ma limitata ad un semplice contatto delle mani del calciatore sull’arbitro, il tutto senza conseguenze. Da notare inoltre che nel rapporto arbitrale in possesso della Corte, il calciatore viene indicato con il nome di Tonelli F. mentre il nome di battesimo del predetto è Lorenzo come si evince dalle distinte della società e come riportato successivamente dall’arbitro nel supplemento di rapporto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riduce la sanzione inflitta al calciatore Tonelli e lo squalifica fino al 4/1/2016. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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