COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 24 stagione sporiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della U.S.C. Montelupo avverso la decisione del G.S.T. sull’esito della gara disputata in data 25/10/2015 contro la A.S.D. Lorenzo Campi Giovani (C.U. n. 23 del 29/10/2015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 24 stagione sporiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della U.S.C. Montelupo avverso la decisione del G.S.T. sull’esito della gara disputata in data 25/10/2015 contro la A.S.D. Lorenzo Campi Giovani (C.U. n. 23 del 29/10/2015) Il reclamo, proposto dalla Società Montelupo, attiene alla decisione del G.S.T. che disponeva la ripetizione della gara identificata in oggetto con la seguente motivazione: “Al 28° del secondo tempo della gara S. Lorenzo Campi Giovani/Montelupo, disputatasi il 25 ottobre 2015, al momento che l'arbitro si apprestava a notificare l'espulsione del capitano della squadra locale Maxharri Emiljan, veniva accerchiato da altri calciatori che, trattenendogli il braccio, gli impedivano di eseguire il provvedimento. Liberatosi dalla morsa e apprestandosi alla notifica, il Maxharri lo aveva afferrato per il braccio sx strattonandolo più volte per circa 4 secondi e procurandogli leggero dolore. Di poi, lo stesso, si rifiutava di abbandonare il campo e colpiva con tre pugni alla schiena un calciatore avversario. In tale frangente, l'arbitro veniva anche apostrofato con frasi minacciose dal calciatore n. 9 Cocci Matteo che si rifiutava anch'esso di abbandonare il terreno di gioco. A questo punto il D.G., dato il clima creatosi, non si era definitivamente più trovato nelle necessarie condizioni per continuare nella direzione dell'incontro e ne decretava l'anticipata conclusione.” Tutto ciò premesso, ricorda questo G.S.T. che secondo i principi piu' volte espressi in precedenti delibere, l'arbitro ha il potere, attribuitogli dalla Regola 5 del Giuoco del Calcio e dell'art. 64 n. 2delle N.O.I.F., di sospendere la gara, ove a suo giudizio si siano verificati fatti che non ne consentono la regolare prosecuzione. Spetta invece agli organi di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 17n. 4 C.G.S., decidere se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della stessa. Nell'esercizio di tale potere, gli organi di giustizia sportiva possono dichiarare la regolarità della gara, ovvero adottare la sanzione di punizione sportiva di perdita della stessa, o infine ordinare la ripetizione ove la ritengano irregolare. Secondo l'autorevole insegnamento della CAF, però ''è principio più volte affermato dagli organi di giustizia sportiva, in aderenza alle norme regolamentari che la decisione del Direttore di Gara di non portare a termine l'incontro può trovare giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità, ovvero di non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio;in sostanza, la situazione di pericolo deve essere ''reale'' e non semplicemente ''supposta'' e basata su ''impressioni'' del Direttore di gara (CAF in Com.Uff. n.23 del 18.3.1999-Appello della S.P. Serre avverso decisioni merito gara Torrenieri/Serre del 6.12.1998-Delibera della Comm. Disciplinare del Comitato Regionale Toscana). Nel caso in esame, non pare che le condotte tenute dai calciatori del San Lorenzo Campi Giovani Maxharri e Cocci, cosi' come descritte negli atti ufficiali, abbiano creato una situazione di pericolosità tale da costituire un impedimento assoluto alla prosecuzione della gara. La decisione dell'arbitro di sospendere la gara in epigrafe appare quindi assolutamente affrettata per cui questo Giudice Sportivo Territoriale ORDINA la ripetizione della gara San Lorenzo Campi Giovani/Montelupo in data che la Segreteria del Comitato Regionale Toscana andrà a stabilire, fermi restando i provvedimenti assunti a carico dei calciatori pubblicati in separata ma contestuale parte del presente comunicato ufficiale.” La società Montelupo impugnava tempestivamente tale decisione eccependo il fatto che il G.S.T. avrebbe sottovalutato la facoltà concessa al D.G. dall'art. 64 co. 2 N.O.I.F. che attribuisce il potere di sospendere la gara “quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere.” Cita l'art. 35 C.G.S. e richiama la fede privilegiata del rapporto di gara che attesta, nel caso concreto, la sussistenza di gravi minacce in danno dell'arbitro (che avrebbe anche subito anche alcuni strattonamenti) oltre ad un episodio violento perpetrato in danno di un calciatore colpito da tre pugni alla schiena che lo avrebbero fatto cadere a terra. Nell'impugnazione il provvedimento della ripetizione della gara non risulterebbe, ad avviso della difesa, corretto anche perché permetterebbe alla formazione del San Lorenzo Campi Giovani di poter ridisputare nuovamente una gara che stava perdendo al 28° del secondo tempo e che è stata interrotta con riferimento ai soli comportamenti illeciti dei suoi atleti. Nella descrizione del D.G. le condotte, ad avviso della reclamante, sarebbero infatti attribuibili esclusivamente ai calciatori della squadra avversaria, senza che possa essere in alcun modo censurato l'ineccepibile comportamento assunto dai calciatori della compagine del Montelupo. Conclude pertanto affinché la Corte Sportiva d'Appello Territoriale sanzioni l'illecito comportamento della squadra del San Lorenzo Campi Giovani disponendo la perdita della gara con il risultato di 0-3 a favore del Montelupo. All'udienza del 13 novembre 2015 veniva ascoltato il rappresentante della società che insisteva richiamandosi al contenuto del reclamo e contestava qualsiasi coinvolgimento del Montelupo nei gravi episodi di violenza avvenuti in campo. Il ricorso merita accoglimento. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a convocare il D.G. che veniva ascoltato all'udienza del 20 novembre 2015. Il medesimo, nell'audizione, provvedeva a dettagliare il comportamento violento assunto dal capitano Maxharri Emiljan che, anche dopo il provvedimento di espulsione, non avrebbe lasciato il campo continuando a perpetrare una condotta aggressiva nei confronti del D.G. e di altri giocatori del Montelupo. Similmente anche un altro giocatore (Cocci Matteo) si sarebbe trattenuto, ad onta dell'esibizione del cartellino rosso, sul campo da gioco. Tali comportamenti avrebbero impedito la ripresa del gioco per diversi minuti, nel corso dei quali il D.G. avrebbe inutilmente cercato di riprendere il controllo della gara che però gli era di fatto impedito, non solo dalla condotta dei due sopracitati calciatori che lo continuavano a minacciare di morte, ma anche dal comportamento di numerosi altri giocatori che lo avrebbero accerchiato, coartandolo fisicamente, nel tentativo di impedirgli di adottare i necessari provvedimenti disciplinari. Pur condividendosi le motivazioni addotte dal G.S.T. nel provvedimento che disponeva la ripetizione della gara, con riferimento agli scarni e frammentari elementi presenti nella ricostruzione dei fatti contenuta nel rapporto di gara deve osservarsi che l'approfondimento istruttorio operato nel corso del giudizio di impugnazione ha confermato, con l'audizione del D.G., tutte le censure proposte nel reclamo. Il clima determinatosi, seppur non trasceso in episodi di violenza conclamatisi in vere e proprie lesioni, impediva oggettivamente, per la colpevole e consapevole condotta illecita di numerosi giocatori della società San Lorenzo Campi Giovani, all'arbitro, apparso credibile nella ricostruzione del clima gravemente intimidatorio anche sotto il profilo dell'incolumità fisica degli stessi giocatori avversari, di poter riprendere il governo della gara. Pur dovendosi dunque condividere, in linea con quanto dedotto dal G.S.T., tutte le precedenti decisioni in merito alla effettiva verifica da parte dell'organo di giustizia in ordine alla sussistenza di un concreto pericolo che possa motivare l'interruzione di una gara, nel caso concreto la descrizione fornita dall'arbitro, apparso decisamente credibile nella ricostruzione degli eventi, induce a ritenere che la decisione adottata fosse conseguenza di una reale impossibilità nel poter riprendere la direzione della gara, anche sotto il profilo dell'efficacia dei provvedimenti disciplinari che non riuscivano nemmeno ad essere eseguiti. Appaiono inoltre condivisibili le censure mosse nel reclamo in ordine alla “addebitabilità”, esclusivamente in capo alla società ospitante, con riferimento alla mancata conclusione della partita non sussistendo, per esplicita ammissione del D.G., alcuna censura riferibile ai tesserati della società reclamante. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e dispone, ai sensi dell'art. 17 C.G.S., a carico della società San Lorenzo Campi Giovani la perdita della gara (disputata in data 25/10/2015 contro la società Montelupo) con il punteggio di 0 - 3 ordinando la restituzione della relativa tassa.
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