COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 25 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della società A.S.D. Ricortola Calcio 1972, avverso la squalifica inflitta al giocatore Tonarelli Davide fino al 1/03/2016 (C.U. n. 23 del 29/10/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 25 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: Reclamo della società A.S.D. Ricortola Calcio 1972, avverso la squalifica inflitta al giocatore Tonarelli Davide fino al 1/03/2016 (C.U. n. 23 del 29/10/2015). La Società Sportiva Dilettantistica A.S.D. Ricortola Calcio 1972, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del calciatore sopra identificato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 25 ottobre 2015, contro la società Fivizzanese e così motivata: “Espulso per essersi rivolto in maniera irriguardosa ed offensiva nei confronti del D.G., alla notifica gli poneva dapprima una mano sul braccio e, successivamente, entrambe le mani a pugno chiuso sul petto, continuando a protestare”. La società reclamante, nell'atto di impugnazione, evidenzia che il termine “pazzo”, utilizzato dal giocatore per riprendere il D.G., non può essere, nella semantica corrente, annoverato tra le espressioni ingiuriose non essendo dotato di un palese connotato lesivo dell'onore. Contesta anche la violenza del gesto fisico inquadrando la condotta come mero atteggiamento di protesta sprovvisto di qualsivoglia contenuto lesivo e finalizzato esclusivamente a catturare l'attenzione del D.G. e pertanto conclude per la riduzione della squalifica comminata. All’udienza del 10 aprile 2015 alla presenza del Sig. Tonarelli David e del Sig. Batteri Marco, Presidente della soc. Ricortola e del loro legale veniva data lettura del supplemento arbitrale espressamente richiesto ed allegato in atti. Il calciatore, pur rammaricandosi del comportamento assunto precisava che la sua azione non era dotata di alcun intento lesivo e che i suoi gesti erano rivolti esclusivamente ad attirare l'attenzione dell'arbitro. Il legale, riportandosi al supplemento di rapporto, sottolineava la qualificazione irriguardosa della fattispecie ed, escludendo la valenza violenta, insisteva per la mitigazione della sanzione. Il reclamo non può trovare accoglimento. Pur dando atto del corretto comportamento processuale assunto sia dal calciatore che dalla difesa, la cui argomentazione in riferimento al termine “pazzo” è certamente condivisibile, deve rilevarsi che l'art. 19 comma 4 del C.G.S, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” punisce con la medesima sanzione minima la condotta ingiuriosa e quella irriguardosa. Deve inoltre osservarsi che dalla lettura del rapporto di gara il giocatore avrebbe preliminarmente proferito all'indirizzo del D.G. l'espressione “Ma che xxxxx dici?” la cui valenza offensiva non può in alcun modo essere contestata. Anche la spinta, successiva all'iniziale contatto fisico, non può essere in alcun modo sottratta all'ambito di violenza per giurisprudenza sportiva consolidata essendo dotata di una potenziale valenza lesiva incompatibile con le garanzie che le norme federali riconoscono al ruolo dell'arbitro. Dunque accertati così i fatti, la commisurazione della sanzione disciplinare operata dal G.S.T. appare, ad avviso dell'organo giudicante, congrua e conforme alla giurisprudenza consolidata che attribuisce supremo valore alla doverosa tutela dell'incolumità fisica e morale del D.G.. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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