COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 35 stagione sportiva 2015 – 2016 Gara Fucecchio – Seano (1-2). Campionato Prima Categoria Gir. B del 01 novembre 2015.In C.U. n. 24 del 05 novembre 2015 C.R. Toscana. Reclama la A.C. Fucecchio avverso l’ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 500,00 (FUCECCHIO A.S.D.) Per aver assunto nei confronti del D.G. condotta comportante denigrazione per motivi di origine etnica”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 35 stagione sportiva 2015 – 2016 Gara Fucecchio – Seano (1-2). Campionato Prima Categoria Gir. B del 01 novembre 2015.In C.U. n. 24 del 05 novembre 2015 C.R. Toscana. Reclama la A.C. Fucecchio avverso l’ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 500,00 (FUCECCHIO A.S.D.) Per aver assunto nei confronti del D.G. condotta comportante denigrazione per motivi di origine etnica”. La Società reclamante ammette che al termine del primo tempo della gara in epigrafe due propri sostenitori abbiano inveito all’indirizzo del D.G., tuttavia questi ultimi sarebbero stati prontamente fermati anche con l’aiuto di altri sostenitori sempre della squadra locale e nel corso della gara non vi sarebbero stati altri episodi del genere. Inoltre, a riprova del clima pacifico in essere, la dirigenza ospitante, a fine gara, si è anche resa disponibile a riaccompagnare il D.G., come dallo stesso richiesto, alla stazione ferroviaria. Infine, evidenzia sempre la Reclamante, come l’A.C. Fucecchio si sia sempre battuta contro ogni forma di razzismo secondo varie modalità. Richieste al D.G. osservazioni in merito agli episodi in questione, il medesimo conferma le frasi offensive e minacciose rivolte nei suoi confronti e già riportate nel referto di gara, precisando tuttavia che le stesse sarebbero state pronunciate non soltanto al termine del primo tempo, ma, contrariamente a quanto affermato dalla Reclamante, anche a fine gara. Conferma altresì la fattività del comportamento della dirigenza locale. Orbene, se da un lato il D.G. ribadisce le frasi offensive e minacciose e la loro reiterazione anche a fine gara, invero Questa Corte rileva come, per quanto attiene le offese in questione, pur avendo le stesse un tenore fortemente denigratorio e come tali siano certamente da stigmatizzare, tuttavia queste rivestano una generica attitudine offensiva senza avere una specifica connotazione razzista e discriminatoria. D’altra parte, se così fosse stato, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del C.G.S. la sanzione a carico della Società non avrebbe potuto essere quella dell’ammenda bensì altra e diversa. Da ultimo, ai fini di una corretta determinazione della sanzione, dovrà altresì tenersi conto del fattivo comportamento della dirigenza locale confermato anche dal D.G. nel proprio supplemento. Pertanto il reclamo deve essere, seppur parzialmente, accolto, infatti per quanto esposto l’ammenda inflitta dal G.S.T. nel caso di specie appare eccessiva e merita di essere adeguatamente ridotta. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie parzialmente il reclamo ed in riforma della sanzione irrogata dal G.S.T. per la Toscana infligge alla A.C. Fucecchio l’ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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