COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 37 stagione sportiva 2015/2016 Gara Perignano Altavaldera – Pecciolese Alta Valdera (3-0) dell’1/11/2015. Campionato di Promozione in C.U. n.24 del 5/11/2015 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 del 03/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 37 stagione sportiva 2015/2016 Gara Perignano Altavaldera – Pecciolese Alta Valdera (3-0) dell’1/11/2015. Campionato di Promozione in C.U. n.24 del 5/11/2015 C.R.T. Reclama la società Perignano Altavaldera avverso la squalifica fino al 19/02/2016 inflitta dal G.S. al calciatore Cardini Alessio il quale “Espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario segnalata da un A.A. dopo la notifica tentava di raggiungere l’Assistente per protestare e nel far ciò poggiava le mani sul petto del D.G. che si era nel frattempo frapposto, spingendolo e facendolo spostare leggermente. Il gesto non procurava alcun dolore al D.G. ed il calciatore espulso abbandonava poi il recinto di gioco”. La reclamante in una ben dettagliata difesa, sostiene che non vi è stata alcuna condotta violenta verso il calciatore avversario da parte del proprio tesserato ma soltanto di un “buffetto” tanto è vero che il presunto leso ha continuato la gara senza alcun problema. Per quanto attiene l’episodio che vede coinvolto il D.G. rileva che si è trattato soltanto di un piccolo contatto dovuto alla necessità di non franare addosso all’arbitro in occasione di una richiesta di chiarimenti che il calciatore intendeva ottenere dall’Assistente. Chiede una rivisitazione dei fatti ed una congrua riduzione della sanzione. L’arbitro e l’Assistente confermano i fatti come narrati in prime cure, sottolineando l’esistenza di un’azione violenta verso un calciatore avversario da parte del Cardini “una manata con violenza al volto” e non “un semplice buffetto” anche se questa non ha portato a conseguenze lesive dell’integrità fisica nei suoi confronti. In merito all’episodio delle mani sul petto il D.G. rileva che, stante la corsa del calciatore verso l’assistente con il chiaro intento di protestare, egli si è frapposto fra i due per riparare il collega e che il Cardini lo ha spinto ponendo volontariamente le mani sul suo petto; tale episodio non ha comportato dolore alcuno. La Corte esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Invero il calciatore Cardini Alessio ha posto in essere ben due episodi di condotta violenta dei quali il primo ha visto coinvolto un calciatore avversario ed il secondo l’Arbitro. Le versioni fornite dal D.G. e dall’Assistente appaiono ben descritte ed assolutamente verosimili. Il fatto poi che in entrambi i casi non vi siano state conseguenze non pone l’autore dei gesti al riparo da una sanzione che, nel caso opposto, avrebbe avuto ben altra valenza in termini di afflittività. Da sottolineare inoltre che in nessun modo il calciatore avrebbe dovuto interloquire con l’Assistente in quanto la possibilità di rivolgersi all’Arbitro (e non all’Assistente) è concessa unicamente al capitano della squadra, qualifica questa non rivestita dal Cardini. In ordine alla quantificazione della sanzione la stessa appare ben calibrata relativamente ai fatti contestati. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it