COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 45 stagione sportiva 2015/2016 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 27 del 19.11.2015 Reclamo della A.S.D. CASENTINO CALCIO FEMMINILE avverso la squalifica inflitta alla calciatrice Marraccini Jessica per tre giornate

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 45 stagione sportiva 2015/2016 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 27 del 19.11.2015 Reclamo della A.S.D. CASENTINO CALCIO FEMMINILE avverso la squalifica inflitta alla calciatrice Marraccini Jessica per tre giornate Reclama la società Casentino Calcio Femminile avverso la squalifica per tre giornate inflitta alla calciatrice Marraccini Jessica, ‘per aver offeso il D.G. in ripetute e distinte circostanze’. La società impugna il provvedimento di squalifica sopra indicato, non contestando il comportamento irriguardoso e antisportivo assunto dalla calciatrice nei confronti dell’arbitro, così come descritto nel rapporto di gara, ritenendo però la sanzione comminata eccessiva in ragione di quanto disposto dall’art. 19 del C.G.S., il quale prevede ‘la squalifica di due gare in caso di condotta antisportiva, ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del direttore di gara..’. La società chiede, pertanto, che in applicazione di detto principio, la riduzione delle giornate di squalifica da 3 a 2. La Corte, letto il reclamo, acquisiti gli atti del procedimento di primo grado, così decide. Il reclamo proposta dalla società Casentino Calcio Femminile è finalizzato ad ottenere la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato – Marraccini Jessica – richiamando in proposito quanto disposto dall’art. 19, n. 4, C.G.S. in tema di condotte ingiuriose/irriguardose poste in essere nei confronti degli ufficiali di gara. Invero, il richiamo operato dalla società per le richiamata finalità riduttive della sanzione non appare giovare alla reclamante, posto che l’articolo 19, n. 4, C.G.S, prevede un regime sanzionatorio elastico, al fine di consentire al Giudicante di calibrare la sanzione (da applicare al tesserato che sia reso responsabile della condotta antigiuridica) in ragione delle singole circostanze attenuanti o aggravanti eventualmente riscontrate e tenuto conto, peraltro, che la stessa norma prevede, per i casi di condotte offensive/irriguardose commesse nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione minima di due giornate di gara. Nel caso di specie, l’esame degli atti di gara evidenzia una reiterata condotta offensiva della calciatrice, avendo la stessa, a seguito del provvedimento di espulsione, continuato a profferire espressioni offensive nei confronti del direttore di gara. La sanzione impugnata risulta, pertanto, correttamente calibrata dal Giudice Sportivo, il quale ha giustamente valutato la reiterazione delle offese come circostanza aggravante e, quindi, applicato, alla misura minima delle due giornate di squalifica, un’ulteriore giornata. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. CASENTINO CALCIO FEMMINILE, confermando il provvedimento; - ordina disporsi l’addebito della tassa di reclamo.
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