COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 32 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: impugnazione della A.S.D. Forcoli 1921 Valdera avverso la decisione del G.S.T. sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 17/10/2015 contro la Gracciano A.S.D. (C.U. n. 24 del 05/11/2015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 32 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: impugnazione della A.S.D. Forcoli 1921 Valdera avverso la decisione del G.S.T. sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 17/10/2015 contro la Gracciano A.S.D. (C.U. n. 24 del 05/11/2015) La Società A.S.D. Forcoli 1921 Valdera impugna la decisione del G.S.T. che disponeva l'inammissibilità del reclamo inerente l'esito della gara identificata in oggetto con la seguente motivazione: “Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.22 del 22.10.2015; -la gara del Campionato Allievi ''B'' Regionale Gracciano/Forcoli 1921 Valdera si e' disputata il 17 ottobre 2015 e si e' conclusa con il risultato di 3-0. L'A.S.D. Forcoli 1921 Valdera inoltra reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale e, sull'assunto di una errata applicazione regolamentare da parte dell'arbitro su di un calcio di rigore , deduceva l'invalidazione della gara. Il proposto reclamo va dichiarato inammissibile. Stabilisce, invero, l'art. 29 comma 3 C.G.S. che i Giudici Sportivi giudicano in primo grado sulla regolarità di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco. Pertanto, letti i motivi del reclamo, questo Giudice Sportivo deve astenersi dal passare all'esame di merito e limitarsi ad una pronuncia di inammissibilità atteso che il reclamo si riferisce ad un fatto che involge una decisione di natura tecnica assunta in campo dall'Arbitro. Ne consegue l'inammissibilita' del reclamo con l'addebito della tassa relativa. Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Forcoli 1921 Valdera di Forcoli (Pisa) ed ordina addebitarsi la tassa di reclamo.” La società Forcoli 1921 Valdera impugnava tempestivamente tale decisione ripercorrendo nel merito i motivi che avrebbero inficiato la regolarità e, nello specifico, evidenziando come nella gara de qua il D.G. avesse concesso un calcio di rigore poiché il portiere della propria squadra, a seguito di un colpo di testa all’indietro da parte di un compagno di squadra, avesse intercettato la palla con i piedi fuori dell’area di rigore, portandola successivamente, sempre con i piedi, all’interno di detta area ed a questo punto raccogliendola con le mani per effettuare un rinvio, al che l’Arbitro avrebbe fischiato concedendo appunto al Gracciano un calcio di rigore. Tale decisione sarebbe stata assunta in palese violazione della Regola 14 del “Regolamento del Gioco del Calcio”. Orbene, se è pur vero, come affermato dal G.S.T. nella decisione impugnata, che “i Giudici Sportivi giudicano in primo grado sulla regolarità di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco”, tuttavia proprio l’assoluta mancanza di indicazioni nel referto da parte del D.G. in ordine all’episodio oggetto del reclamo (rilevata anche dalla Reclamante), avrebbe dovuto suggerire al D.G. di richiedere, come del resto nei suoi poteri, osservazioni all’Arbitro su quanto rilevato dalla Forcoli 1921 Valdera. Tale supplemento istruttorio avrebbe consentito di verificare un’eventuale ammissione da parte del D.G. dell’errore tecnico contestato su una circostanza che nel referto non veniva menzionata tout court. Del resto, come può rilevarsi da innumerevoli precedenti giurisprudenziali, l’errore tecnico può essere preso in considerazione dal giudice sportivo proprio e soltanto a fronte di un’espressa ammissione dello stesso Ufficiale di Gara, ammissione che, nel rapporto in esame, non è mancante ex se ma in quanto non viene preso in esame nello specifico l’episodio contestato. Provvedeva pertanto questa Corte alla convocazione del D.G. nella riunione tenutasi il 27.11.2015 ed in tale occasione il medesimo riferiva i fatti conformemente a quanto riportato dalla Reclamante, ammettendo espressamente di aver commesso un errore tecnico. Pertanto, nel caso di specie, meritando preliminare menzione anche l’assoluta correttezza del D.G., questa Corte ritiene non sussistente la declaratoria di inammissibilità pronunciata dall’Organo di prima istanza ed ai sensi dell'art. 36 comma 5, rinvia gli atti a quest’ultimo per un esame del merito. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e dispone la trasmissione del fascicolo al G.S.T. ordinando la restituzione della relativa tassa.
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