COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 43 stagione sportiva 2015/2016 Gara Tuscar – Sansovino (2-2) del 14 novembre 2015. Campionato Allievi B della provincia di Siena. In C.U. n. 21 del 18 novembre 2015 Delegazione Provinciale di Siena. Reclama il Sansovino 1929 S.S.D. a r.l. avverso la seguente sanzione inflitta al proprio tesserato Gallorini Valerio dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Siena: “INIBIZIONE FINO AL 18/04/2016 GALLORINI VALERIO (SANSOVINO 1929)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 43 stagione sportiva 2015/2016 Gara Tuscar – Sansovino (2-2) del 14 novembre 2015. Campionato Allievi B della provincia di Siena. In C.U. n. 21 del 18 novembre 2015 Delegazione Provinciale di Siena. Reclama il Sansovino 1929 S.S.D. a r.l. avverso la seguente sanzione inflitta al proprio tesserato Gallorini Valerio dal Giudice Sportivo Territoriale per la Provincia di Siena: “INIBIZIONE FINO AL 18/04/2016 GALLORINI VALERIO (SANSOVINO 1929) Allontanato per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti del D.G., alla notifica del provvedimento si allontanava in modo volontariamente molto lento dal terreno di gioco e durante il suo tragitto offendeva pesantemente i giocatori della squadra avversaria. Dopo essere uscito dal campo si fermava nei pressi del cancello di accesso di gioco e reiterava le offese nei confronti dei giocatori avversari. A fine gara aspettava l’uscita del D.G. e affiancandolo lo minacciava pesantemente. Si rendeva necessario l’intervento di un Dirigente per poterlo allontanare. Nonostante ciò il Gallorini opponeva resistenza”. La Società reclamante afferma in sostanza che i fatti denunciati dal D.G., seppur gravi, non giustificherebbero una sanzione così elevata chiedendone conseguentemente la riduzione. Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio in questione, lo stesso conferma i fatti già riportati nel referto di gara, senza portare ulteriori integrazioni e/o precisazioni. Invero alla luce delle risultanze degli atti ufficiali la sanzione comminata dal G.S.T. appare da rivedere in quanto lievemente eccessiva in proporzione ai fatti contestati al Gallorini. Innanzitutto il D.G. non percepisce con esattezza le frasi rivolte agli avversari una volta uscito dal terreno di gioco ed inoltre l’atteggiamento minaccioso nei confronti del D.G. a fine gara, seppur certamente da censurare, non presenta caratteristiche tali da richiedere un aggravamento rispetto a quella che è la prassi sanzionatoria in relazione a generiche minacce rivolte da dirigenti agli ufficiali di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed a parziale riforma della sanzione irrogata dal G.S.T. per la Provincia di Siena riduce l’inibizione del sig. Gallorini Valerio fino a tutto il 03.03.2016. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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