COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 36 stagione sportiva 2015/2016 Stagione sportiva 2015 – 2016, Oggetto: C.U. n. 24 del 05.11.2015 Reclamo dell’A.S.D. GIOVAMILE SEXTUM avverso la squalifica inflitta all’allenatore Bargigli Fabio fino 05.03.2016 (4 mesi).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 36 stagione sportiva 2015/2016 Stagione sportiva 2015 – 2016, Oggetto: C.U. n. 24 del 05.11.2015 Reclamo dell’A.S.D. GIOVAMILE SEXTUM avverso la squalifica inflitta all’allenatore Bargigli Fabio fino 05.03.2016 (4 mesi). Il provvedimento del G.S.T. con il quale è stata comminata all’allenatore Bargigli Fabio la squalifica fino al 05.03.2016, ‘per aver rivolto ad un dirigente avversario frase di discriminazione razziale (art. 11 comma 2 C.G.S.)’ viene impugnato dalla società Giovanile Sextum Asd, in quanto ritenuto erroneo ed illegittimo. In particolare, sostiene la reclamante che la frase pronunciata dall’allenatore “ti faccio diventare bianco..” non abbia portata discriminatoria, ma, al contrario, sia da intendere come minaccia verbale di ‘sbiancare dalla paura’. Precisa, infatti, il senso assolutamente metaforico di detta espressione, evidenziando l’assenza di riferimenti di natura razziale e l’identità di conseguenze e di effetti nell’ipotesi in cui la stessa sia pronunciata nei confronti di individui di differente razza e colore, senza per questo suscitare risentimenti razziali. Elenca, inoltre, alcuni modi di dire della tradizione popolare e propri del linguaggio comune, i quali, all’interno di una società multirazziale, potrebbero oggi essere mal interpretati e strumentalizzati per indicare intenzioni diverse da quelle in realtà perseguite. Ritiene, pertanto, che nel caso di specie manchino i presupposti oggettivi della squalifica per discriminazione razziale, dovendosi invero applicare la diversa e meno grave sanzione prevista per comportamento minaccioso, del quale lo stesso Bargigli a fine gara ha avuto modo di scusarsi con il D.g., come correttamente riportato nel rapporto di gara. Sottolinea, infine, la reclamante la propria avversione a qualsiasi forma di razzismo, tanto che tra i suoi tesserati figurano diversi giocatori multietnici e di colore, chiedendo, in definitiva, la rimozione di qualsiasi collegamento tra la frase pronunciata dall’allenatore e la finalità discriminatoria, con la conseguente riduzione della sanzione. La Corte, acquisiti gli atti del fascicolo di primo grado, passa a decisione. Il reclamo merita accoglimento. È opinione della Corte che la frase pronunciata dall’allenatore, posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio oggi impugnato, debba essere logicamente e ragionevolmente interpretata all’interno di un contesto in cui la valutazione dei singoli elementi (o delle singole circostanze) risulta decisiva ai fini del corretto inquadramento della fattispecie e, conseguentemente, ai fini dell’individuazione di idonea e congrua risposta sanzionatoria. In questo senso non può essere condivisa la tesi della reclamante sul carattere tout court esimente delle espressioni rientranti nel linguaggio popolare, ritenuto che le stesse, diversamente ragionando, potrebbero risultare il miglior veicolo per il compimento da parte dei tesserati di condotte antigiuridiche, ossia quegli stessi comportamenti che la stessa normativa persegue in quanto non in linea con i principi e le finalità proprie dell’ordinamento sportivo. Fatta questa premessa, l’esame della fattispecie conduce tuttavia il Collegio a ritenere che la frase pronunciata dall’allenatore (’se non sbandieri ti faccio diventare bianco’), seppur biasimevole ed inopportuna, sia caratterizzata dall’assenza di riferimenti di discriminazione di natura razziale, assumendo invero, ad avviso della Corte, preminentemente (ed esclusivamente) finalità di intimidazione. Sotto questa prospettiva, pertanto, deve essere del tutto condivisa l’impostazione difensiva che pone l’attenzione sull’identità di effetti e conseguenze che la medesima frase avrebbe avuto nel caso in cui fosse pronunciata nei confronti di individui di diversa razza o colore, poiché nel contesto in esame l’espressione pronunciata assume, niente di più niente di meno, che lo stesso senso e significato di una minaccia. Ne consegue, quindi, che non può essere condivisa la motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato da parte del Giudice di prime cure, il quale ha erroneamente inserito il fatto in esame nel novero delle condotte di cui all’art. 11 C.G.S., attribuendo frettolosamente carattere di discriminazione alla espressione testè indicata, in luogo di condotta avente esclusivamente carattere minaccioso. Alla luce di quanto sopra esposto, e in applicazione della disciplina prevista dall’art. 19 C.G.S., la sanzione impugnata viene ri-determinata come da dispositivo P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - accoglie il reclamo della società Giovanile Sextum ASD e, per l’effetto, riduce la squalifica inflitta all’allenatore Bargigli Fabio al 05.12.2015; - Ordina non disporsi l’incameramento della tassa, o, qualora addebitata, la sua restituzione.
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