COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 41 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Pelago avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al dirigente Dreucci Fabio fino al 12/11/2017 (C.U. n. 23 del 2/12/2009).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 del 11/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 41 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: reclamo dell'Unione Sportiva Pelago avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al dirigente Dreucci Fabio fino al 12/11/2017 (C.U. n. 23 del 2/12/2009). L'Unione Sportiva Pelago adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 8 novembre 2015, contro la società Pergine e così motivata: “Al momento della presentazione delle note al D.G. esibiva tessera provvisoria scaduta e l'Arbitro ne inibiva l'accesso al terreno di gioco. Alla comunicazione del provvedimento rivolgeva all'Arbitro frasi irriguardose. A fine gara, entrato indebitamente sul terreno di gioco, afferrava il D.G. per la maglia spingendolo ripetutamente verso il muro e gli rivolgeva frasi offensive, desistendo solo dopo l'intervento del capitano. Alla richiesta del D.G. di identificare il reo, il Dreucci gli sbatteva in faccia la carta d'identità. All'uscita dall'impianto sportivo il Dreucci attendeva l'Arbitro alla macchina rivolgendogli ulteriori frasi irriguardose e gli si avvicinava con intento aggressivo, non concretizzatosi per il fattivo intervento del capitano. Infine, attesa la partenza del D.G. con la propria autovettura, lo inseguiva fino a superarlo, costringendolo a fermarsi. Gli apriva quindi lo sportello dell'auto e afferrandolo con forza per la maglia lo obbligava ad uscire dalla vettura, tenendolo bloccato e minacciandolo. Desisteva solo alla manifestata volontà del D.G. di far intervenire la Polizia.”. L'atto di impugnazione, debitamente firmato dal Presidente della società, risulta assolutamente immotivato e riporta solo come allegato una “dichiarazione del tesserato Sig. Dreucci”. L'art. 33 C.G.S. stabilisce al comma 5 che “I reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte.” Il comma successivo ne stabilisce la sanzione affermando che “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.” Né può essere considerata, ai fini dell'ammissibilità, la dichiarazione allegata del tesserato che, non avendo firmato il reclamo non assume la veste di ricorrente ma deve essere considerata come una testimonianza. Sull'inserimento delle dichiarazioni testimoniali sottoscritte questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale si è più volte espressa ritenendole non conformi alle regole del processo Sportivo poiché le Carte Federali pongono un espresso divieto all’ammissione delle prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo. E' evidente che tale divieto non può essere “aggirato” mediante l'introduzione di deposizioni scritte poiché tale “escamotage” consentirebbe di inserire le vietate dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo (sotto forma di documenti) in deroga alla disposizione generale; pertanto, l'allegata dichiarazione del tesserato Dreucci non può essere considerata conforme e, al contrario, deve essere ritenuta inammissibile. Non può in ogni caso sottacersi il fatto che il rigorismo formale che impedisce all'organo di Giustizia Sportiva di decidere sul reclamo sembra operare nel senso del “favor rei” preservando, di fatto, il tesserato. Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”. E' evidente che le Società ed i tesserati debbano dunque attentamente valutare la possibilità di non ricorrere al Giudice di secondo grado impedendo, con tale mancata impugnazione, qualsiasi ingerenza peggiorativa nella decisione. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara ex art. 33 commi 5 e 6 C.G.S. inammissibile il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa.
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