COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 50 stagione sportiva 2015/2016 Gara IBS Le Crete / Agla S. Giusto (2-2) del 22/11/2015. Campionato Regionale Allievi Calcio a 5. In C.U. n.28 del 26/11/2015 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 50 stagione sportiva 2015/2016 Gara IBS Le Crete / Agla S. Giusto (2-2) del 22/11/2015. Campionato Regionale Allievi Calcio a 5. In C.U. n.28 del 26/11/2015 C.R.T. Reclama contro il referto arbitrale la società Agla S.giusto ed in paricolare avverso la sanzione economica dell’Ammenda di €. 250,00 “ Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. gara e intervallo. Per persone estranee recinto spogliatoi fine gara. Per aver causato con l’atteggiamento dei sostenitori breve sosta forzata negli spogliatoi. Sanzione limitata fattivo comportamento dirigenza locale” e relativamente alla squalifica fino al 10/04/2016 dell’allenatore sig.D’Amico Nicola il quale “Entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G. Alla conseguente notifica si avvicinava minacciosamente all’Arbitro rivolgendogli frasi irriguardose ed intimidatorie. Invitato nuovamente ad abbandonare il tdg, durante il tragitto persisteva nel contegno ingiurioso ed intimidatorio. Di poi dalla tribuna, per la restante parte della gara offendeva nuovamente il D.G.”. La reclamante ritiene assolutamente inesatto tutto quanto riportato nel rapporto di gara, fornendo una versione dei fatti antitetica a quella del D.G. Chiede la revisione di entrambe le sanzioni: per la sanzione economica in quanto il D.G. avrebbe confuso i propri sostenitori con quelli avversari e per il tesserato in quanto non ha minacciato il D.G. Chiede di essere presente in udienza. In sede dibattimentale il rappresentante della società ha confermato il contenuto del reclamo ribadendo la inveridicità del rapporto arbitrale. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. In via preliminare evidenzia che il gravame è titolato in maniera non corretta: in primo luogo non è stato redatto su carta intestata della società ed in secondo luogo è rivolto al referto arbitrale (che forse sarebbe più corretto chiamare rapporto arbitrale non trattandosi di un documento contenente prescrizioni sanitarie) in quanto la contestazione deve avvenire nei confronti del disposto del G.S. e non verso un documento arbitrale. Nel merito il Collegio ritiene che stante il disposto di cui all’art. 35 comma 1.1. del C.G.S. la versione dei fatti fornita dall’arbitro costituisce prova privilegiata e, nel caso di specie, lo scritto del D.G. appare esente da censure che possano scardinare il disposto normativo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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