COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 51 stagione sportiva 2015/2016 Gara Pontedera / Agla S. Giusto (6-1) del 20/11/2015. Campionato Calcio a 5 serie C1. In C.U. n.28 del 26/11/2015 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 51 stagione sportiva 2015/2016 Gara Pontedera / Agla S. Giusto (6-1) del 20/11/2015. Campionato Calcio a 5 serie C1. In C.U. n.28 del 26/11/2015 C.R.T. Reclama contro il referto arbitrale la società Agla S. Giusto ed in particolare avverso la sanzione economica dell’ammenda di €. 250,00 “ Per contegno offensivo e minaccioso verso gli arbitri. Recidiva. Per aver tentato, un proprio sostenitore, di raggiungere un arbitro con un colpo al dorso” e relativamente alla squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S. al calciatore Brunetti Leonardo il quale “Espulso per aver offeso gli arbitri, ritardava l’uscita dal terreno di gioco reiterando le offese”. La reclamante ritiene assolutamente inesatto tutto quanto riportato nel rapporto di gara, fornendo una versione dei fatti antitetica a quella del D.G. Chiede la revisione di entrambe le sanzioni: in virtù della “scarsa serenità (e vista la scarsa precisione) con cui gli arbitri hanno redatto un referto sicuramente ingigantito rispetto alla realtà”. Chiede di essere presente in udienza. In sede dibattimentale il rappresentante della società ha confermato il contenuto del reclamo ribadendo la inveridicità del rapporto arbitrale. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. In via preliminare evidenzia che il gravame è titolato in maniera non corretta: in primo luogo non è stato redatto su carta intestata della società ed in secondo luogo è rivolto al referto arbitrale (che forse sarebbe più corretto chiamare rapporto arbitrale non trattandosi di un documento contenente prescrizioni sanitarie) in quanto la contestazione deve avvenire nei confronti del disposto del G.S. e non verso un documento arbitrale. Nel merito il Collegio ritiene che stante il disposto di cui all’art. 35 comma 1.1. del C.G.S. la versione dei fatti fornita dall’arbitro costituisce prova privilegiata e, nel caso di specie, lo scritto del D.G. appare esente da censure che possano scardinare il disposto normativo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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