COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 46 stagione sportiva 2015/2016 Gara Molinense – Sales (2-3) del 22 novembre 2015. Campionato Seconda Categoria Girone M. In C.U. n. 28 del 26 novembre 2015 Comitato Regionale Toscana. Reclama l’U.S. Molinense A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Innocenti Matteo dal Giudice Sportivo Territoriale per la Regione Toscana: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 26/02/2016 INNOCENTI MATTEO (MOLINENSE A.S.D.) A gioco fermo lanciava con le mani il pallone verso l’Arbitro, da una distanza di circa 10 mt, senza colpirlo”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 del 17/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 46 stagione sportiva 2015/2016 Gara Molinense – Sales (2-3) del 22 novembre 2015. Campionato Seconda Categoria Girone M. In C.U. n. 28 del 26 novembre 2015 Comitato Regionale Toscana. Reclama l’U.S. Molinense A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Innocenti Matteo dal Giudice Sportivo Territoriale per la Regione Toscana: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 26/02/2016 INNOCENTI MATTEO (MOLINENSE A.S.D.) A gioco fermo lanciava con le mani il pallone verso l’Arbitro, da una distanza di circa 10 mt, senza colpirlo”. La Società reclamante conferma che il proprio calciatore in prossimità del termine della gara abbia effettivamente lanciato il pallone, tuttavia nega che quest’ultimo fosse diretto verso il D.G., ma che in realtà l’Innocenti lo abbia tirato in direzione di un proprio compagno al fine di accelerare, visto il risultato sfavorevole, la ripresa del gioco a seguito di un calcio di punizione concesso a favore della propria squadra. Nello stesso momento l’Arbitro – sostiene sempre la reclamante – si sarebbe avvicinato al punto dove doveva essere battuto il calcio di punizione ed il pallone gli passava nelle vicinanze, dovendosi però in ogni caso escludere la volontarietà del gesto del calciatore. In ragione di ciò la sanzione inflitta viene ritenuta eccessiva e la Molinense A.S.D. ne domanda quindi alla Corte adita una revisione. Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio in questione, lo stesso confermava il lancio del pallone da parte del calciatore Innocenti Matteo ed particolare precisava che, contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, il pallone veniva lanciato in direzione del medesimo volontariamente. Pertanto alla luce delle risultanze degli atti ufficiali risulta confermato sia il lancio del pallone verso il D.G. da parte del calciatore Innocenti Matteo, sia la volontarietà del gesto posto in essere da parte di quest’ultimo e, d’altro canto, la sanzione inflitta dal G.S.T. appare congrua in relazione all’episodio contestato. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo confermando la sanzione già irrogata dal G.S.T. per la Regione Toscana. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.
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