COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 del 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Olimpia Firenze – Banti Barberino (0-2) del 13 dicembre 2015. Campionato Seconda Categoria. In C.U. n. 35 del 30 dicembre 2015 Comitato Regionale Toscana. Reclama l’A.S. Olimpia Firenze A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Matera Haxhi dal Giudice Sportivo Territoriale per la Regione Toscana: “A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 30/12/2016 MATERA HAXHI (OLIMPIA FIRENZE A.S.D.) A fine gara colpiva il D.G. con una pallonata alla nuca procurandogli per qualche minuto dolore nel punto colpito ed al collo. In riferimento alla riserva contenuta del Com. Uff. n. 34 del 17.2.2015,viene a cessare la sanzione posta a carico del calciatore TRIARICO Gianmarco (Cap. Olimpia Firenze)”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 del 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara Olimpia Firenze – Banti Barberino (0-2) del 13 dicembre 2015. Campionato Seconda Categoria. In C.U. n. 35 del 30 dicembre 2015 Comitato Regionale Toscana. Reclama l’A.S. Olimpia Firenze A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta al proprio calciatore Matera Haxhi dal Giudice Sportivo Territoriale per la Regione Toscana: “A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 30/12/2016 MATERA HAXHI (OLIMPIA FIRENZE A.S.D.) A fine gara colpiva il D.G. con una pallonata alla nuca procurandogli per qualche minuto dolore nel punto colpito ed al collo. In riferimento alla riserva contenuta del Com. Uff. n. 34 del 17.2.2015,viene a cessare la sanzione posta a carico del calciatore TRIARICO Gianmarco (Cap. Olimpia Firenze)”. La Società reclamante non nega che il proprio calciatore, a fine gara nell’intento di raccogliere i palloni in prossimità della panchina li abbia poi lanciati con le mani, tuttavia, la circostanza di aver colpito l’Arbitro sarebbe stata del tutto involontaria e lo stesso calciatore sarebbe venuto a conoscenza dell’accaduto solo dopo l’uscita del C.U. nel quale veniva inflitta la squalifica al capitano Triarico Gianmarco, in ragione di un’indagine interna svolta dalla Società reclamante volta ad individuare l’autore del gesto. Per l’effetto l’A.S. Olimpia Firenze A.S.D. chiede un riesame dei fatti. Richieste al D.G. osservazioni in merito all’episodio in questione, lo stesso riferisce di non poter affermare se il lancio del pallone sia avvenuto con le mani o meno, tuttavia ritiene di attestare la volontarietà del gesto anche in ragione del dolore al collo procuratogli, nonché dall’atteggiamento reticente tenuto da alcuni tesserati dell’Olimpia, atteggiamento reticente che, viceversa, non avrebbe avuto motivo di esistere laddove il gesto fosse stato effettivamente involontario. Alla riunione della Corte di Appello Sportiva territoriale tenutasi in data 22 gennaio 2016 veniva ascoltata, come dalla stessa richiesto, la Società reclamante a mezzo del Presidente, il quale si riportava al contenuto del reclamo confermando l’involontarietà del gesto. Rileva questo Collegio che in effetti il D.G. non è stato in grado di individuare l’autore del gesto nell’immediatezza del fatto pur riportando l’accaduto nel rapporto di gara tanto è vero che il G.S.T., ai sensi dell’art. 3 comma 2 C.G.S., infliggeva la squalifica al capitano della squadra Triarico Gianmarco e solo successivamente, con dichiarazione pervenuta allo stesso Giudice in data 22.12.2015, il calciatore Matera Haxhi si assumeva la paternità del gesto di guisa che il G.S.T., con il provvedimento oggi impugnato, commutava nei confronti di quest’ultimo la squalifica già inflitta. Invero, alla luce delle risultanze degli atti ufficiali la sanzione comminata dal G.S.T. appare congrua. Infatti, premessa la volontarietà del gesto confermata dal D.G., in relazione ad una pallonata che abbia attinto il D.G. procurandogli dolore, la squalifica inflitta in prime cure appare conforme all’orientamento giurisprudenziale già più volte espresso da questa Corte per casi analoghi. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo confermando la sanzione già irrogata dal G.S.T. per la Regione Toscana. Dispone addebitarsi la tassa di recllamo
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