COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 del 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 71 stagione sportiva 2015/2016 Gara Marina La Portuale – Albinia (0-2) del 10/01/2016. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.38 del 14/01/2016. Reclama la società Marina la Portuale avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Moriani Raffaele “Per essersi rivolto in maniera irriguardosa nei confronti del D.G. Sanzione aggravata in quanto capitano”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 del 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 71 stagione sportiva 2015/2016 Gara Marina La Portuale – Albinia (0-2) del 10/01/2016. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.38 del 14/01/2016. Reclama la società Marina la Portuale avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Moriani Raffaele “Per essersi rivolto in maniera irriguardosa nei confronti del D.G. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La reclamante sostiene che il calciatore, nella sua veste di capitano, in occasione di un evento connesso ad una fase di gioco, si recava verso il D.G. per chiedere spiegazioni e per fermare le veementi proteste dei propri compagni di squadra. Il D.G. prima lo ammoniva a poi lo espelleva. Nega l’imputata condotta irriguardosa asserendo che lo stesso avrebbe pronunciato la frase “Ma cosa stai facendo”. In contemporanea altri compagni si rivolgevano all’arbitro con parole del tipo “Che cazzo stai facendo!?” e “Cosa cazzo fischi”. La reclamante rileva che si può essere al più trattato di “una mera imprecazione che nella confusione degli altri compagni di squadra e del pubblico il direttore ha in parte travisato”. La reclamante conclude chiedendo di essere presente in udienza e una riduzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente quanto rilevato nel primo scritto anche relativamente alla frase profferita dal calciatore Moriani Raffaele. All’udienza del 22/01/2016 la società reclamante, il tesserato ed il loro legale, una volta resi edotti circa il supplemento di rapporto dell’arbitro, richiesto come di prassi, dalla Corte, ha confermato il contenuto del reclamo, sostenendo che, in occasione di altre delibere disciplinari su fatti simili a quello di specie, il comportamento del calciatore è semmai da considerarsi come irrispettoso e non irriguardoso e di conseguenza ha insistito per una riduzione della sanzione anche alla luce della giurisprudenza citata. La Corte, esaminati gli atti ufficiali e udita la parte reclamante, respinge il gravame. Come è noto, l’unico soggetto in campo legittimato ad interloquire con l’arbitro è il capitano della squadra e tale onore comporta altresì l’onere di rapportarsi con il D.G. nei modi e nelle forme il più corrette possibile. Nel caso di specie, esaminata ed acclarata la versione dei fatti fornita dall’arbitro che normativamente assume il valore di prova privilegiata (art. 35 comma 1.1 del C.G.S), il comportamento tenuto dal calciatore Moriani Raffaele, è da considerarsi sicuramente degno di sanzione. La tesi difensiva che vuole ricondurre ad un comportamento irrispettoso quello che la norma evidenzia come irriguardoso (art. 19 comma 4 lett. A del C.G.S) non convince per i motivi appresso esposti. Spesso (vedi dizionario dei sinonimi) i due termini vengono considerati equivalenti unitamente a “impertinente, insolente, irriverente, offensivo sfacciato, sfrontato e villano” e quindi, da questo punto di vista, quanto imputato al tesserato appare sicuramente consono alla sua condotta nei confronti del D.G. Tuttavia, qualora si volesse per sofismo giuridico analizzare, confrontandoli, i termini irriguardoso (indicato dalla norma sportiva) e irrispettoso sostenuto dalla difesa del Moriani si arriverebbe a definire il primo meno grave del secondo; infatti, se mancare di riguardo significa non avere le giuste attenzioni verso qualcuno, mancare di rispetto significa contravvenire volontariamente ad un obbligo verso qualcuno non riconoscendo l’altrui posizione sociale o, come nel caso di specie, l’altrui autorità quale primo giudice in campo. In conclusione pertanto, il Collegio ritiene che una condotta irrispettosa sia più grave di una condotta irriguardosa e questo, a ben vedere, rientra pacificamente nel disposto normativo di cui al già citato art. 19 comma 4 lett. A del C.G.S. che pone come apice massimo per la sanzione la condotta ingiuriosa e come minimo comportamentale quella irriguardosa. Da quanto esposto la Corte ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento confermando la sanzione inflitta dal G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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