COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 01/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Istanza di applicazione della sospensione cautelare inoltrata dalla Procura Federale nei confronti del signor SCAFARO Jacopo, dirigente ed allenatore tesserato per la società ASD SPORTING 2015 (ASD VIRTUS JUNIOR CALCIO all’epoca dei fatti) sottoposto a procedimento disciplinare per l’illecito di cui all’art. 1 bis CGS.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 22 DEL 01/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Istanza di applicazione della sospensione cautelare inoltrata dalla Procura Federale nei confronti del signor SCAFARO Jacopo, dirigente ed allenatore tesserato per la società ASD SPORTING 2015 (ASD VIRTUS JUNIOR CALCIO all'epoca dei fatti) sottoposto a procedimento disciplinare per l’illecito di cui all’art. 1 bis CGS. Con istanza formulata in data 3.9.2015 e pervenuta in data 11.9.2015 a firma del Procuratore Federale e del Suo Aggiunto si chiede a questo Tribunale Federale l’applicazione della misura della sospensione cautelare a carico del sig. SCAFARO Jacopo, dirigente ed allenatore tesserato all'epoca dei fatti per la società ASD VIRTUS JUNIOR CALCIO (ora ASD SPORTING 2015), sottoposto a procedimento disciplinare rubricato al n. 2175/255pf14-15 Procura Federale FIGC per avere compiuto atti sessuali con giovani calciatori, minori di età all'epoca dei fatti, ed in particolare per essersi masturbato alla presenza di uno di loro nella doccia dello spogliatoio dopo avergli chiesto ed ottenuto di fare altrettanto (il tutto preceduto da regalie, attenzioni non comuni, la visione di materiale pornografico), nonché per avere chiesto ed ottenuto da un altro ragazzo che si masturbasse in sua presenza ed in presenza dei suoi compagni, nonché per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad organizzare una gara di masturbazione tra suoi calciatori; tali fatti con minori di età a lui affidati per ragioni di cura, educazione ed istruzione. Tutto ciò in Alessandria nel gennaio e aprile 2014 ed in data 6 ottobre 2014. A seguito della richiesta, questo Tribunale Federale chiedeva l'inoltro degli atti di indagine che pervenivano in data 15 e 18 settembre 2015. Il corposo materiale investigativo comprendeva tra gli altri, gli atti del processo penale incardinatosi innanzi il Tribunale Penale di Alessandria che, in data 28.7.2015, all'esito del giudizio abbreviato, pronunciava nei confronti di SCAFARO Jacopo sentenza di condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione per alcuni dei reati al medesimo contestati, tra cui proprio quelli di cui al presente procedimento sportivo (contestati come capi a) e d) nell'imputazione penale), applicando allo stesso la sanzione accessoria della interdizione perpetua da qualsiasi ufficio o incarico che lo ponga in rapporti con minori o in luoghi/strutture pubbliche o private frequentate da minori, con il divieto di svolgimento di qualsivoglia attività che gli consenta di avere contatti con minori. In relazione all’istanza il Tribunale Federale OSSERVA Nessun dubbio che le condotte contestate e sopra descritte siano state poste in essere da SCAFARO Jacopo e ciò in palese violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità previsti dall’art. 1 bis C.G.S.. L’esame degli atti posti a fondamento della richiesta consente di ravvisare un grave quadro probatorio (più che indiziario) a carico dello SCAFARO che, in sede di interrogatorio di garanzia ex art.294 c.p.p. (versato in atti), ha peraltro ammesso le proprie responsabilità. D'altra parte la sentenza di condanna sopra citata, presente agli atti, e soprattutto le condivisibili argomentazioni sviluppate dal GIP presso il Tribunale di Alessandria consentono di non avere dubbi in ordine alla sussistenza delle gravissime condotte poste in essere dal tesserato in danno di ragazzi affidati alle sue cure. Ritenuto che non risultano sussistere cause di giustificazione o di non punibilità ovvero cause di estinzione dell’illecito o della sanzione. Valutata la estrema gravità dei fatti, la circostanza che le sanzioni inflitte dal giudice penale troveranno esecuzione solo al passaggio in giudicato della sentenza, che nel frattempo, lo SCAFARO – eventualmente libero da vincoli dell'autorità giudiziaria ordinaria - potrebbe tornare a svolgere attività sportive presso strutture frequentate da giovani calciatori minori di età, con il conseguente concreto pericolo di reiterazione delle condotte in contestazione. Considerato che la misura cautelare richiesta appare unica idonea a soddisfare l’esigenza di prevenire detto pericolo. P. Q. M. Il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, nella sezione all’uopo costituita, composta dai signori Avv. Flavio Campagna – Presidente F.F. – Avv. Ezio Scaramozzino e Avv. Loris Villani applica al sig. SCAFARO Jacopo, dirigente ed allenatore tesserato per la società ASD VIRTUS JUNIOR CALCIO la misura della sospensione cautelare da ogni attività presso la FIGC per la durata di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che riporta la presente delibera. Si avvisa l’interessato che, ai sensi dell’art.20 comma 3 CGS, decorso tale termine la misura diverrà inefficace salvo eventuali proroghe e, avverso il presente provvedimento, può essere proposto reclamo a questo medesimo Tribunale Federale nei termini previsti dall’art. 38 CGS.
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