COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società ASD.C. VIRTUS VERBANIA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 25 del 09.10.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ORIZZONTI UNITED – VIRTUS VERBANIA disputata in data 07.10.2015, Campionato Eccellenza Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 29/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società ASD.C. VIRTUS VERBANIA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 25 del 09.10.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ORIZZONTI UNITED – VIRTUS VERBANIA disputata in data 07.10.2015, Campionato Eccellenza Girone A Con ricorso inviato in data 14.02.2015, la VIRTUS VERBANIA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore Lionello Alessandro con la squalifica per tre giornate per avere colpito con uno schiaffo al volto un avversario che stava esultando. La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente lamenta come sia stato il giocatore della Orizzonti United a schernire l’avversario, provocandone la reazione. Circostanza che consentirebbe un contenimento della sanzione. La Corte pone in evidenza come, ancorchè provocato (come asserisce anche il direttore di gara), il primo a porre in essere atti violenti (uno schiaffo al volto) sia stato il giocatore della società ricorrente. E’ altrettanto indubbio che tale gesto, da censurare, sia stato la conseguenza di una plateale provocazione. Il calciatore Lionello ha presenziato, unitamente al direttore sportivo Soncin, alla odierna seduta ed in tale contesto ha riconosciuto le proprie responsabilità, scusandosi per l’accaduto. La complessiva condotta (sul terreno di gioco nonché successiva) consente di attenuare la sanzione in termini di maggior proporzione rispetto a quanto posto in essere dal calciatore. Per tali motivi la Corte D’Appello Sportiva, in accoglimento del reclamo RIDUCE A due giornate la squalifica comminata al giocatore LIONELLO Alessandro. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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