COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società ASD OLMO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 27 del 22.10.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Pedona Borgo San Dalmazzo – Olmo disputata in data 18.10.2015, Campionato Eccellenza girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 05/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società ASD OLMO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 27 del 22.10.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Pedona Borgo San Dalmazzo - Olmo disputata in data 18.10.2015, Campionato Eccellenza girone B Con ricorso inviato in data 28.10.2015, la Società ASD Olmo si duole della decisione con la quale il giudice sportivo ha comminato la squalifica per tre gare al calciatore Dalmasso Giacomo per aver colpito un avversario con una gomitata al volto. La società ricorrente non contesta la decisione arbitrale ma lamenta l’eccessività della sanzione, non rispondente all’effettiva dinamica dei fatti. Il Dalmasso non avrebbe colpito l’avversario al volto bensì lo avrebbe allontanato con una manata. Gesto plateale ma non violento. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. Il referto arbitrale è sufficientemente dettagliato ed inequivoco nel mettere in luce l’azione violenta portata dal Dalmasso. Il direttore di gara evidenzia come il calciatore dell’Olmo, a fronte della trattenuta dell’avversario, “reagiva caricando il pugno e colpendo l’avversario sul volto con il gomito”. Non emerge alcun elemento per ritenere che l’arbitro sia caduto in errore o possa avere frainteso. Anzi, il medesimo ha potuto osservare, e quindi puntualizzare nel rapporto, come il colpo del Dalmasso abbia raggiunto il bersaglio (il naso) ma senza provocare ferite evidenti. Quanto contenuto nel referto, ed assecondato dal giudice sportivo, non può pertanto essere confutato con gli argomenti portati nel ricorso. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è adeguata e proporzionata al gesto posto in essere dal calciatore, che non ha comunque avuto conseguenze lesive. Per tali motivi la Corte D’Appello Sportiva, RESPINGE il reclamo della ASD OLMO, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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