COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla A.S.D. BUSCA CALCIO 2001 avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. N° 17 del 22/10/15 della Delegazione Provinciale di Cuneo in CARRE PIETRO DANIEL (I BASSOTTI) 40 riferimento alla gara BUSCA – OLMO disputata l’11/10/15 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla A.S.D. BUSCA CALCIO 2001 avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. N° 17 del 22/10/15 della Delegazione Provinciale di Cuneo in CARRE PIETRO DANIEL (I BASSOTTI) 40 riferimento alla gara BUSCA – OLMO disputata l’11/10/15 nell’ambito del Campionato Allievi Provinciali – Girone A PREMESSO che all’esito della gara BUSCA – OLMO, disputata l’11/10/15, relativa al Girone A del Campionato Allievi Provinciali e terminata con il risultato di 2 a 1 a favore del BUSCA, il Giudice Sportivo, a seguito di rituale e tempestivo reclamo proposto dalla A.S.D. OLMO, tendente ad evidenziare la posizione irregolare del giocatore BANCE Hadarou sceso in campo per la A.S.D. BUSCA, assumeva le seguenti deliberazioni: 1. di assegnare gara persa alla A.S.D. BUSCA CALCIO 2001 con il risultato di 0 – 3; 2. di comminare alla stessa società l’ammenda di € 100,00; 3. di inibire fino al 22/12/2015 il dirigente responsabile che ha sottoscritto la distinta di gara, Signor ROMEO Giuseppe; 4. di squalificare il giocatore BANCE Hadarou per una gara effettiva. Avverso tali decisioni la A.S.D. BUSCA CALCIO 2001 propone ora ricorso, inviato con raccomandata del 30/10/15, che impugna in toto le decisioni del Giudice Sportivo, fondando le proprie ragioni sul fatto che, da un tabulato calciatori del settore giovanile in loro possesso ed allegato, il calciatore BANCE Hadarou risulta tesserato per la stessa società in data 21/09/15 e pertanto assumendo che lo stesso abbia preso parte alla gara in posizione regolare. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato preliminarmente, che il reclamo è stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare, con palese violazione del disposto normativo di cui all’art. 38, n° 2 del C.G.S.; constatato, altresì, che, vertendo il reclamo su circostanze che potrebbero modificare il risultato della gara, la società reclamante non ha provveduto ad inviare copia dello stesso alla controparte, violando, così, la previsione normativa dell’art. 46, n° 5 del C.G.S.; osservato che, oltre al mancato rispetto del termine di presentazione scaduto il 29/10/15, l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude l’esame del merito; acclarato, comunque, che il calciatore in questione, provenendo da federazione straniera, avrebbe potuto essere utilizzato solamente dopo la ratifica del tesseramento, avvenuta nell’occasione in data 12/10/15, come certificato dall’Ufficio Tesseramenti; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione, disponendo l’addebito della prescritta tassa reclamo che non risulta versata dalla A.S.D. BUSCA CALCIO 2001 e, per l’effetto, CONFERMA tutte le decisioni del Giudice Sportivo in premessa indicate ivi compresa la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio: BUSCA – OLMO 0 – 3.
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