COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto da 1924 SUNO F.C.D. avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel comunicato ufficiale n° 20 del 5/11/2015 in riferimento alla gara 1924 SUNO F.C.D. – TRECATE CALCIO disputata il 24/10/2015 Campionato Allievi “B” Novara I Fase Prov.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 12/11/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto da 1924 SUNO F.C.D. avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel comunicato ufficiale n° 20 del 5/11/2015 in riferimento alla gara 1924 SUNO F.C.D. – TRECATE CALCIO disputata il 24/10/2015 Campionato Allievi “B” Novara I Fase Prov. Con il reclamo in oggetto, pervenuto il 5/11/2015, 1924 SUNO F.C.D. contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo il quale le ha inflitto la punizione della perdita della gara con il punteggio 0-3, stante la posizione irregolare del giocatore PICI KLAJDI per mancato raggiungimento dell’età minima di anni quattordici fissata per la categoria allievi; il Giudice sportivo ha altresì rilevato non doversi applicare nel caso la regola generale del preannuncio del reclamo di cui agli artt. 29 comma 7 e 38 comma 7 C.G.S. Osserva 1924 SUNO F.C.D. che dovrebbe applicarsi nel caso di specie il disposto di cui all’art. 38 C.G.S. e pertanto l’inidoneità del mezzo utilizzato dal TRECATE CALCIO (posta elettronica ordinaria) per preannunciare il reclamo con conseguente sua decadenza dal mezzo di impugnazione ed invalidità della decisione del Giudice Sportivo. Il Collegio osserva che la decisione del Giudice Sportivo sul punto risulta conforme al diritto in quanto l’art. 38 C.G.S., che pone la regola generale del preannuncio di reclamo, appare evidentemente derogato nel caso di specie, come correttamente osservato dal Giudice Sportivo, dall’art. 46, comma 3, dello stesso codice il quale, disciplinando specificatamente i reclami avverso la posizione dei tesserati che abbiano preso parte ad una gara, non prevede il necessario esperimento del preannuncio di reclamo per coltivare l’impugnazione. Per mero scrupolo informativo si dà atto che, nelle more della pubblicazione della presente delibera, è pervenuta memoria integrativa del reclamo in cui la Società ricorrente, oltre a chiarire meglio i fatti e le argomentazioni a sostegno delle proprie richieste, propone una definizione di “reclami per posizione irregolare di un calciatore”, citando una non meglio precisata fonte di provenienza LND, che porterebbe ad escludere l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 46 comma 3 C.G.S.. Tale atto va considerato inammissibile in quanto pervenuto a decisione già maturata. Peraltro quanto ivi esposto non ha pregio sia perchè il Giudice Sportivo avrebbe avuto il potere di assumere la medesima decisione anche in caso di avvenuta omologa del risultato conseguito sul campo, sia perchè, proprio la formulazione della norma autorizza a ritenere ivi disciplinata ogni questione concernente la “posizione di tesserati che abbiano preso parte a una gara”. Per quanto sopra la Corte Sportiva di Appello Territoriale, RESPINGE il reclamo proposto, confermando la decisione del Giudice Sportivo e disponendo l’addebito alla società della tassa di reclamo.
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