COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 21/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.C.D. PANCALIERICASTAGNOLE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 40 del 10/12/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara PISCINESERIVA – PANCALIERICASTAGNOLE disputata il 6/12/15 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone C
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 21/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
a) Reclamo proposto dalla A.C.D. PANCALIERICASTAGNOLE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 40 del 10/12/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara PISCINESERIVA – PANCALIERICASTAGNOLE disputata il 6/12/15 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone C Con rituale e tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata il 16/12/15, la A.C.D. PANCALIERICASTAGNOLE contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in base al rapporto arbitrale relativo alla gara PISCINESERIVA – PANCALIERICASTAGNOLE, disputata il 6/12/15 nell’ambito del Girone C del Campionato di Promozione e contenute nel C.U. n° 40 del 10/12/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. La società ricorrente sostiene che le sanzioni adottate sono basate su una ricostruzione dei fatti descritta in modo non veritiero dal direttore di gara e chiede che venga annullata l’ammenda di € 150,00 inflitta alla società e che venga ridotta la squalifica per tre gare disposta nei confronti del giocatore CAMBRIA Christian. Occorre preliminarmente premettere che, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lett. d), ultima parte, la sanzione dell’ammenda non è impugnabile, trattandosi di provvedimento pecuniario non superiore ad € 150,00, limite previsto, fra le altre, per le società partecipanti ai campionati di promozione. Per quanto attiene la squalifica inflitta al calciatore CAMBRIA Christian, la reclamante, pur non contestando l’espulsione, nega che il comportamento del proprio tesserato sia stato offensivo o minaccioso nei confronti dell’arbitro. Il direttore di gara, nel proprio particolareggiato rapporto, riferisce che, al 33° del secondo tempo allontanava dal campo il calciatore CAMBRIA Christian per un grave fallo di gioco, in quanto dava un calcio con vigoria spropositata ad un avversario, che cadeva a terra, e poi lo colpiva alla testa con un calcio a gamba alta. Dopo la notifica dell’espulsione andava ”a fare testa a testa” con l’arbitro gridandogli frasi offensive e minacciose. Uscito dal terreno di gioco, allontanato dai propri compagni, a fine gara attendeva la terna fuori dal terreno di gioco e continuava ad offendere sia l’arbitro che il secondo assistente. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato preliminarmente che il ricorso deve ritenersi inammissibile nella parte che riguarda la sanzione dell’ammenda per il disposto dell’art. 45, comma 3, lett. d) del C.G.S.; ritenuto infondato il reclamo proposto avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore CAMBRIA Christian, in quanto, nel contrasto fra le due versioni si deve maggiormente dare credito a quanto compiutamente descritto dal direttore di gara nel proprio rapporto, che costituisce fonte privilegiata di prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare; valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.C.D. PANCALIERICASTAGNOLE perchè non versata e, per l’effetto, CONFERMA sia l’ammenda di € 150,00 comminata alla A.C.D. PANCALIERICASTAGNOLE, sia la squalifica per TRE gare effettive inflitta al giocatore CAMBRIA Christian.
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