COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 21/12/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della società A.S.D. BLUES FRASSINETTO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 21 del 10.12.2015 della Delegazione Provinciale di Alessandria, in relazione alla gara BLUES FRASSINETTO – STAY O’ PARTY disputata in data 6.12.2015, Campionato di III Categoria Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 21/12/2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
b) Ricorso della società A.S.D. BLUES FRASSINETTO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 21 del 10.12.2015 della Delegazione Provinciale di Alessandria, in relazione alla gara BLUES FRASSINETTO – STAY O' PARTY disputata in data 6.12.2015, Campionato di III Categoria Girone A Con ricorso inviato in data 16.12.2015 la Società BLUES FRASSINETTO si duole del provvedimento indicato in oggetto nella parte in cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il calciatore PELOSI Alessandro e ne chiede la riduzione. La società ricorrente, pur riconoscendo la correttezza della ricostruzione dei fatti contenuta nel referto arbitrale, lamenta l'eccessività della sanzione avendo il proprio giocatore tenuto un atteggiamento semplicemente irriguardoso senza mai sconfinare in violenze o minacce all'indirizzo dell'arbitro. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Effettivamente il giocatore si è limitato ad esprimere il modo plateale e volgare il proprio disappunto per l'espulsione comminatagli dall'arbitro per somma di ammonizioni, giungendo fino ad un “faccia a faccia” col direttore di gara. Tuttavia, nonostante le scuse della Società, la reiterazione degli insulti anche da bordo campo, non consente di ridurre oltre un turno di gara l'entità della squalifica inflitta dal Giudice di primo grado. Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello, in accoglimento del reclamo, RIDUCE l'entità della squalifica a carico del giocatore PELOSI Alessandro determinandone la durata a tre turni di gara. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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