• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 21/12/2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori SCAFARO Jacopo, all’epoca dei fatti dirigente ed allenatore della società A.S.D. VIRTUS JUNIOR CALCIO (ora SPORTING 2015), del signor CREMON Enrico, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. VIRTUS JUNIOR CALCIO ( ora SPORTING 2015) e della Società A.S.D. SPORTING 2015 (già VIRTUS JUNIOR CALCIO) per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S. anche in relazione al C.U. n. 1 FIGC Settore Giovanile e Scolastico premessa punto 1.1., il secondo della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 21/12/2015
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori SCAFARO Jacopo, all'epoca dei fatti dirigente ed allenatore della società A.S.D. VIRTUS JUNIOR CALCIO (ora SPORTING 2015), del signor CREMON Enrico, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. VIRTUS JUNIOR CALCIO ( ora SPORTING 2015) e della Società A.S.D. SPORTING 2015 (già VIRTUS JUNIOR CALCIO) per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. anche in relazione al C.U. n. 1 FIGC Settore Giovanile e Scolastico premessa punto 1.1., il secondo della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. Con atto del 12.10.2015 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. SCAFARO Jacopo per avere, con condotte meglio descritte nell'atto di deferimento, nella sua qualità di dirigente ed allenatore, abusando dei poteri inerenti a tale qualifica, al termine dell'allenamento compiuto atti sessuali con un giovane calciatore, minore di età all'epoca dei fatti avvenuti tra il gennaio e l'aprile del 2014 ed avere tentato di compiere atti sessuali con altro giovane calciatore minore di età nel corso di un accompagnamento in auto in data 6.10.2015, Il sig. CREMON, per avere iscritto nel foglio censimento della società per le stagioni 2013/14 e 2014/15 il nominativo del sig. SCAFARO Jacopo con la qualifica di vice-presidente per poi scientemente utilizzarlo quale allenatore della squadra allievi in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, necessario e richiesto dalla vigente normativa, nonché per aver omesso ogni necessaria e dovuta vigilanza e sorveglianza in relazione all'attività di tecnico svolta dal sig. SCAFARO; la Società per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al presidente ed al proprio tesserato. Il presente procedimento trae origine dall'acquisizione, da fonte giornalistica, della notizia dell'arresto del sig. SCAFARO per i reati sopra descritti. Nel corso delle indagini effettuate dalla Procura Federale, venivano gli atti più significativi del procedimento penale a carico del sig. SCAFARO e veniva reperita la documentazione utile all'accertamento dei fatti. Inoltre, provvedendo in seguito ad istanza della Procura Federale, questo Tribunale Federale Territoriale, in diversa composizione, con delibera pubblicata in C.U. n. 22 del 1.10.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, applicava la misura della sospensione cautelare da ogni attività presso la FIGC per la durata di giorni 30 a carico del sig. SCAFARO. Nella seduta del 11.12.2015, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’avv. Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. CREMON Enrico. Il sig. SCAFARO restava assente facendo pervenire memoria difensiva. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento ai sensi dell'art. 23 C.G.S. ma nessun accordo si concretizzava in tal senso. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione dell'inibizione per anni cinque con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria FIGC a carico del sig. SCAFARO, mesi tre di inibizione a carico del sig. CREMON e dell’ammenda per € 400,00 a carico della società SPORTING 2015 (già VIRTUS JUNIOR CALCIO). Il Presidente deferito negava ogni responsabilità in riferimento agli addebiti contestati. In particolare produceva un estratto di una comunicazione della Delegazione Provinciale di Alessandria in cui, al punto 1.46 vengono chiarite le norme regolamentari concernenti le persone ammesse nel recinto di gioco, con espresso riferimento ai casi di “allenatore mancante” e, quanto ai gravi fatti addebitati all'allenatore, ha dichiarato di non aver mai avuto sentore di nulla di anomalo e che nessuna cautela avrebbe potuto adottare per evitare l'accaduto. MOTIVI DELLA DECISIONE Gli atti processuali acquisiti consentono di ritenere acclarata la responsabilità del sig. SCAFARO relativamente ai turpi fatti per cui è stato disposto il deferimento. E' pur vero che la sentenza di condanna di primo grado emessa dal Giudice Penale non è ancora definitiva, tuttavia le condotte ascritte nel presente procedimento sportivo sono state ammesse dall'imputato in sede di interrogatorio e ciò appare sufficiente ad affermarne la responsabilità disciplinare nel giudizio sportivo. L'eccezionale gravità dei fatti autorizza l'applicazione della sanzione dell'inibizione nel massimo previsto dalla norma e di accogliere la proposta avanzata dalla Procura Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria FIGC. Non v'è chi non veda, infatti, come la salvaguardia dell'incolumità dei giovani calciatori non sia sufficientemente garantita dalla semplice probabilità che, a sanzione penale espiata, il sig. SCAFARO si astenga dal reiterare le turpi condotte ascritte. Quanto al Presidente della società SPORTING 2015, ne deve, del pari essere affermata la responsabilità disciplinare posto che la disciplina dei casi di “allenatore mancante” non costituisce deroga all'obbligo di far svolgere l'attività di allenatore ai soli tesserati in possesso dei requisiti previsti dal vigente ordinamento Federale. Inoltre, l'equivocità delle situazioni in cui sono maturati i gravi fatti (ad es. vice-presidente-allenatore presente in doccia con un solo giovane dopo che l'intera squadra aveva terminato allenamento e doccia) porta a ritenere che una maggior presenza dei dirigenti durante le sedute di allenamento dei giovani avrebbe potuto costituire un ostacolo alla realizzazione delle condotte perverse realizzate dallo SCAFARO. Anche in riferimento alla posizione del sig. CREMON, appare dunque equa la sanzione di mesi tre di inibizione richiesta dalla Procura Federale. Infine,è evidente la responsabilità diretta ed oggettiva della Società deferita per le condotte ascritte al proprio Presidente ed al proprio Tesserato in conseguenza della quale appare equa la sanzione di € 400,00 P. Q. M. Il Tribunale Federale dichiara la responsabilità del Vice-presidente/allenatore, del Presidente e della Società deferiti e, conseguentemente, applica le seguenti sanzioni: inibizione per anni cinque a carico del sig. SCAFARO Jacopo disponendo, a carico del medesimo, la preclusione alla permanenza in in qualsiasi rango o categoria FIGC, a norma dell'art. 19 comma 3 C.G.S., – inibizione per mesi tre a carico del sig. CREMON Enrico; – ammenda per € 400,00 a carico della società SPORTING 2015 ( già VIRTUS JUNIOR CALCIO).
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Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori SCAFARO Jacopo, all’epoca dei fatti dirigente ed allenatore della società A.S.D. VIRTUS JUNIOR CALCIO (ora SPORTING 2015), del signor CREMON Enrico, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. VIRTUS JUNIOR CALCIO ( ora SPORTING 2015) e della Società A.S.D. SPORTING 2015 (già VIRTUS JUNIOR CALCIO) per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S. anche in relazione al C.U. n. 1 FIGC Settore Giovanile e Scolastico premessa punto 1.1., il secondo della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 C.G.S., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S."