COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo della G.S.G.D. VALLE ELVO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Biella n.32 del 17.12.2015, con il quale veniva comminata la squalifica fino al 7.4.2016 al giocatore LECCA Alex (gara Valle Elvo/Pollone del 12.12.2015-Campionato Juniores Prov. girone A)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo della G.S.G.D. VALLE ELVO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Biella n.32 del 17.12.2015, con il quale veniva comminata la squalifica fino al 7.4.2016 al giocatore LECCA Alex (gara Valle Elvo/Pollone del 12.12.2015-Campionato Juniores Prov. girone A) Con il reclamo in oggetto, la società VALLE ELVO richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore LECCA Alex, contestando le risultanze del rapporto arbitrale ed affermando in particolare che il medesimo avrebbe colpito il direttore di gara involontariamente, sulla gamba e non sul bacino, nel cambiare la direzione della corsa. Codesta Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il ricorso e la documentazione di gara, sentita la società ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta, ritiene che non vi siano motivi tali da porre in dubbio le risultanze del rapporto arbitrale, che come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva. Tenuto conto tuttavia da un lato che l’episodio in questione non ha determinato conseguenze per il direttore di gara e, dall’altro lato, che in base a quanto riferito dalla società ricorrente il giocatore, pur ritenendo il contatto involontario, ha manifestato l’intenzione di scusarsi con l’arbitro, la Corte Sportiva d’Appello ritiene equo disporre una lieve riduzione della sanzione. Per tali motivi SI RIDUCE Al 15.3.2016 la squalifica comminata al giocatore LECCA Alex. Nulla si dispone relativamente alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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