COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla Società ACCADEMIA INTERTORINO SSD avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/1/2016 in riferimento alla gara ACCADEMIA INTERTORINO SSD – A.S.D. BORGARO disputata il 16/12/15 nell’ambito della Categoria Giovanissimi – TORNEO CADUTI DI SUPERGA

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 28/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla Società ACCADEMIA INTERTORINO SSD avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/1/2016 in riferimento alla gara ACCADEMIA INTERTORINO SSD – A.S.D. BORGARO disputata il 16/12/15 nell’ambito della Categoria Giovanissimi - TORNEO CADUTI DI SUPERGA Con il reclamo in oggetto, ricevuto in data 21/1/2016, ACCADEMIA INTER TORINO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo della squalifica fino al 30.6.2016 nei confronti dell’allenatore della squadra, Sig. Castellino Giovanni per avere a fine gara insultato pesantemente l’arbitro e sputato contro lo stesso senza colpirlo (fatti erroneamente addebitati al sig. Pusceddu Achille, per errata trascrizione arbitrale, nel CU n. 28 dell’8.1.2016, rettificato nel CU n.29 del 14.1.2016 di cui all’oggetto, con attribuzione degli stessi al sig. Castellino Giovanni). Osserva la reclamante che “i fatti non corrispondono a realtà”, omettendo tuttavia ogni altra considerazione in merito ad una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, osservato che il referto arbitrale gode di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S., “circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare “, che lo stesso appare specifico e dettagliato in merito ai fatti verificatisi, e dunque corretto il deliberato del Giudice Sportivo RESPINGE il reclamo proposto confermando la decisione del Giudice Sportivo e dispone l’addebito della tassa di reclamo alla società reclamante.
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