COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 15 Ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: OLIMPIQUE OSTUNI – REAL ADELFIA del 19/9/2015 (Reclamo della REAL ADELFIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 Di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.9 in data 24/9/2015 DELLA Delegazione Regionale Calcio a Cinque).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 15 Ottobre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: OLIMPIQUE OSTUNI - REAL ADELFIA del 19/9/2015 (Reclamo della REAL ADELFIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 Di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.9 in data 24/9/2015 DELLA Delegazione Regionale Calcio a Cinque). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che la presenza delle due persone non autorizzate (attribuibili alla società dell’Adelfia secondo la versione dell’arbitro) nella zona degli spogliatoi, è stata confermata nel corso del procedimento e non può quindi essere revocata in dubbio; - ritenuto tuttavia che tale presenza è stata dalla reclamante attribuita a motivazioni giustificative attenuanti (ma non esimenti) per cui più adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione dell’ammenda di €200,00; DELIBERA ridursi ad €200,00 l’ammenda a carico della società Real Adelfia, non addebitarsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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