COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 15 Ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA GARA: POL. D. OLIMPICA – HYDRUNTUM del 26/04/2015 (Reclamo della POL. D. OLIMPICA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 + 50,00 e squalifica calciatore CORCIULO Marco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 in data 30/4/2015 della Delegazione Distrettuale Maglie

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 15 Ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA GARA: POL. D. OLIMPICA – HYDRUNTUM del 26/04/2015 (Reclamo della POL. D. OLIMPICA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 + 50,00 e squalifica calciatore CORCIULO Marco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 46 in data 30/4/2015 della Delegazione Distrettuale Maglie - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro il 18/5/15 che ha reso supplemento di rapporto - sentita la Società Olimpica il 25/5/2015 - Preso atto dell’accertamento e delle indagini eseguite dalla Procura Federale di cui alla nota del 27/8/2015 (prot. N.2027- e proc. n.001pf O.G. 2014/2015); - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.83 del 25/6/2015; - considerato da quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato alcuna conferma neppure negli atti di indagine (innanzi menzionati) eseguiti dalla Procura Federale, per cui il reclamo proposto dalla Pol. D. Olimpica va integralmente rigettato DELIBERA rigettarsi il reclamo ed incamerarsi la tassa reclamo versata in misura pari ad €78,00 ed addebitarsi la differenza di €52,00 sul conto della società.
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