COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20 Ottobre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: MADRE APITRA APRICENA – SAN MARCO del 24/09/2015 (Reclamo della MADRE PIETRA APRICENA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 15/10/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 20 Ottobre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: MADRE APITRA APRICENA – SAN MARCO del 24/09/2015 (Reclamo della MADRE PIETRA APRICENA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per la perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 15/10/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che il reclamo succitato proposto dalla società MADRE PIETRA APRICENA va dichiarato inammissibile perché inoltrato in data 17/10/2015 cioè oltre il termine breve di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 del 10/9/2015 del Comitato Regionale Puglia; - considerato che la declaratoria di inammissibilità del reclamo è preliminare ad ogni esame del merito che pertanto non è più consentito DELIBERA Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società MADRE PIETRA APRICENA e, pertanto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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