COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 12 Novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: USD GIOVINAZZO – A.C. REAL SITI DEL 4/10/2015 (Reclamo USD GIOVINAZZO In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’USD Giovinazzo dell’ammenda di € 800,00 con diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 8/10/2015 del Comitato Regionale Puglia.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 12 Novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: USD GIOVINAZZO – A.C. REAL SITI DEL 4/10/2015 (Reclamo USD GIOVINAZZO In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’USD Giovinazzo dell’ammenda di € 800,00 con diffida di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 in data 8/10/2015 del Comitato Regionale Puglia. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; effettuati i necessari accertamenti; -considerato che, fermo restando la responsabilità oggettiva della società reclamante (responsabile del comportamento dei propri sostenitori ex art. 4 n.3 C.G.S. può accedersi ad una riduzione dell’ammenda ad € 300,00 non solo per la reiterata richiesta della forza pubblica (più volte sollecitata e non comparsa) ma anche ed essenzialmente per il fattivo comportamento dei dirigenti e della forza pubblica sostitutiva che hanno, in diversa misura, tentato di impedire ai pochi facinorosi, di occupare la Tribuna nonostante il divieto di accesso per la gara disposta in assenza di pubblico DELIBERA -ridursi la punizione a carico dell’USD Giovinazzo alla sola ammenda di €300,00 e non addebitarsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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