COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 12 Novembre 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: REAL SAN GIORGIO – PRO ITALIA GALATINA DEL 20/9/2015 (Reclamo della PRO ITALIA GALATINA In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’ASD Pro Italia Galatina di rigetto del reclamo avverso la sospensione ed il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 15/10/2015 del Comitato Regionale Puglia
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 12 Novembre 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: REAL SAN GIORGIO – PRO ITALIA GALATINA DEL 20/9/2015 (Reclamo della PRO ITALIA GALATINA In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’ASD Pro Italia Galatina di rigetto del reclamo avverso la sospensione ed il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 28 in data 15/10/2015 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; -rilevato che quanto dedotto dalla reclamante è stato ampiamente smentito dall’arbitro il quale ha precisato che “…..del tutto inutile ed impossibile sarebbe stata la tracciatura del campo di gioco che effettivamente presentava lungo le linee laterali ampie pozzanghere che non avrebbero retto ed evidenziato una eventuale tracciatura ….(per cui aveva deciso di) “…..ritenere definitivamente sospesa la gara per impraticabilità di campo……” (testualmente); -considerato che l’art. 60 comma 1 delle NOIF e la corrispondente decisione FIGC annessa alla Regola 1 del Regolamento di gioco, demandano alla esclusiva competenza dell’arbitro il giudizio di impraticabilità del terreno di gioco; - ritenuto che il giudizio discrezionale, ma esclusivo, dell’arbitro resta sottratto a qualsiasi reclamo di parte ed è insindacabile in sede giudicante; DELIBERA rigettarsi il reclamo proposto dalla ASD Pro – Italia Galatina e confermarsi il “decisum” del Giudice Sportivo, disponendo altresì l’addebito della tassa reclamo così come richiesto dalla soc. reclamante.
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